Coefficiente annuo 2,44 per quota retributiva militare oltre 20 anni (Corte dei Conti Sez. II App. n. 165 del 27.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Non trova applicazione l’aliquota unitaria e globale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il petitum sostanziale di ricalcolo della pensione, formulato dal pensionato, consente di riconoscere il diritto anche in assenza di una specifica domanda amministrativa sul diverso coefficiente applicabile.
Il Fatto
Un militare cessato dal servizio con oltre 40 anni di anzianità e titolare di pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 31 ottobre 2018, aveva chiesto la riliquidazione della quota retributiva applicando l’aliquota di rendimento del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, vantando al 31 dicembre 1995 un’anzianità di 17 anni e 7 mesi.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, aveva accolto il ricorso, riconoscendo il diritto al ricalcolo con l’aliquota unitaria del 44% e i relativi accessori. L’INPS ha impugnato la decisione davanti alla Sezione seconda centrale d’appello, deducendo la violazione dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 e dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, richiamando la sopravvenuta sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello ricostruisce il quadro giurisprudenziale. In passato la prevalente giurisprudenza contabile, anche d’appello, aveva riconosciuto l’aliquota del 44% nelle fattispecie analoghe. Su questa linea si colloca la sentenza impugnata. Nel 2021 interviene però la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, chiamate a stabilire se il beneficio dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 spetti al personale militare collocato a riposo con anzianità superiore ai 20 anni.
Le Sezioni riunite, all’esito di un percorso ermeneutico volto a comporre la normativa di favore con le regole della riforma del 1995, hanno affermato che la quota retributiva va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. La soluzione è proporzionale all’anzianità posseduta e contempera le due discipline concorrenti. A tale principio si è univocamente conformata la successiva giurisprudenza d’appello.
Ne deriva la riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento parziale dell’appello. Il riconoscimento del diritto alla riliquidazione non è escluso dal fatto che in primo grado fosse stata chiesta l’applicazione dell’aliquota unitaria del 44%. La domanda originaria esprimeva un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione; le Sezioni riunite, mutando l’interpretazione del medesimo quadro normativo, hanno individuato una diversa percentuale di ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura inferiore. Cade così anche l’eccezione dell’INPS sull’assenza di previa istanza amministrativa.
In rito va dichiarata la contumacia dell’appellato, non costituitosi nonostante la regolare evocazione, ai sensi dell’art. 93 c.g.c.. L’accoglimento solo parziale e la novità dell’orientamento nomofilattico sopravvenuto giustificano, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., l’integrale compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Nota della Redazione
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