Giudizio di conto, irregolarità per inosservanza delle procedure di spesa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 54 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la difformità tra il conto giudiziale originariamente depositato e il conto riformulato d’ufficio dall’amministrazione non configura un nuovo conto, ma un adempimento istruttorio posto in essere su richiesta del Magistrato designato. Il conto depositato e parificato, non opposto ai sensi dell’art. 142 c.g.c., costituisce l’agente contabile dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, terzo comma, c.g.c., con formazione del giudicato interno sulla sua procedibilità. Nel merito, integra irregolarità della gestione la violazione del principio di veridicità della gestione contabile, che impone la fedele rappresentazione temporale delle fasi di spesa, nonché l’assunzione di spese in violazione del principio di annualità, con conseguente obbligo di restituzione delle somme non giustificate in uscita.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile con funzioni di economo presso un presidio ospedaliero di un’azienda sanitaria provinciale, per l’esercizio 2015 e per il periodo dal 1° gennaio all’11 marzo 2015. Il Magistrato designato ha deferito al Collegio, ai sensi dell’art. 145 c.g.c., la questione preliminare relativa alla sorte del conto originariamente depositato e del conto riformulato d’ufficio dall’amministrazione, depositato nel corso della fase istruttoria.

Con sentenza-ordinanza la Sezione ha dichiarato procedibile il conto e disposto la trasmissione degli atti al Magistrato designato. Con successiva relazione integrativa, quest’ultimo ha proposto la declaratoria di irregolarità della gestione e la condanna dell’agente contabile alla restituzione di complessivi euro 347,69, per disponibilità non restituita e spese irregolari. L’agente contabile ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non aver redatto il conto ma di averlo solo firmato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ritiene priva di pregio l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Dalla documentazione in atti emerge che gli atti della gestione economale sono obiettivamente riferibili all’agente contabile, che ha svolto le funzioni di economo in ragione di una formale investitura. La sentenza-ordinanza della stessa Sezione ha accertato che il conto è stato presentato dall’agente e parificato dall’amministrazione ai sensi dell’art. 141 c.g.c., e che i provvedimenti del Giudice monocratico non sono stati opposti ai sensi dell’art. 142 c.g.c., con formazione del giudicato interno sull’avvenuto deposito. Il conto, a norma dell’art. 140, terzo comma, c.g.c., costituisce l’agente contabile in giudizio.

Quanto alla sorte del conto riformulato, la deliberazione dell’amministrazione non può essere considerata un nuovo conto compilato e parificato d’ufficio, ma costituisce adempimento istruttorio posto in essere in esecuzione della richiesta del Magistrato designato. Ne deriva la piena legittimazione passiva dell’agente contabile in relazione al periodo considerato.

Nel merito, il Collegio condivide le contestazioni di irregolarità. Il registro di cassa non segue un ordine cronologico della spesa, ma un ordine di esposizione per tipologia, in contrasto con il principio di veridicità della gestione contabile, che impone la fedele rappresentazione temporale delle fasi di spesa. Inoltre, la differenza tra la somma avuta in disponibilità e le spese disposte con i buoni economali comporta una somma da restituire a fine esercizio superiore a quella effettivamente restituita.

Sono poi condivise le irregolarità sulle singole spese: non è discaricabile il buono per spese postali, privo di documentazione giustificativa, né i buoni relativi a spese effettuate nell’esercizio precedente, in violazione del principio di annualità della gestione. Il Collegio dichiara pertanto l’irregolarità del conto per inosservanza delle procedure di spesa e per inidoneità del conto a rappresentare adeguatamente la gestione, condannando l’agente contabile al pagamento della somma e delle spese processuali, che seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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