Beneficio amianto: prescrizione autonoma dal diritto a pensione (Corte dei Conti Sez. II App. n. 136 del 30.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione qualificata all’amianto, previsto dall’art. 13, comma 7, legge n. 257/1992, è autonomo e distinto rispetto al diritto a pensione, pur essendo a questo strumentale. Esso sorge in conseguenza del fatto dell’esposizione e ha una prescrizione decennale definitiva, che non incide sui singoli ratei ma sull’intero patrimonio contributivo. La consapevolezza dell’esposizione, presupposto del diritto, si ancora alla data della domanda presentata all’INAIL, non a quella della richiesta all’INPS. Il procedimento di accertamento INAIL, di natura costitutiva, non costituisce impedimento legale al decorrere della prescrizione, perché la domanda di riconoscimento può essere proposta all’INPS indipendentemente dalla sua definizione. Non è richiesto che la malattia professionale documentata dall’INAIL superi la soglia minima di indennizzabilità.

Il Fatto

L’appellante, ex dipendente del ruolo civile del Ministero della Difesa, aveva operato con mansioni di elettricista presso l’Arsenale Militare di Taranto ed era cessato dal servizio nel luglio 2016. Con istanze del 22 marzo 2018, dell’8 agosto 2018 e del 10 novembre 2018 aveva chiesto all’INPS la rideterminazione del trattamento pensionistico definitivo, con valutazione del beneficio previdenziale della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto, allegando la certificazione INAIL del 10 febbraio 2016, richiesta il 13 giugno 2005.

Avverso il silenzio rifiuto sull’istanza dell’8 agosto 2018 aveva proposto ricorso davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Puglia, chiedendo il riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva del periodo ultradecennale con il coefficiente dell’1,25% ex art. 47, comma 1, d.l. n. 269/2003, convertito con legge n. 326/2003. Il giudice di prime cure aveva rigettato il ricorso ritenendo difettare la condizione del superamento della soglia minima di indennizzabilità. Propone appello l’interessato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara l’appello infondato, confermando l’esito del primo grado ma con motivazione diversa. In primo luogo, corregge il criterio seguito dal giudice regionale: la Corte di cassazione ha chiarito (ord. n. 37045/2022, che richiama ord. n. 30438/2018) che l’art. 13, comma 7, legge n. 257/1992, nel richiedere una malattia di cui l’INAIL abbia documentato l’origine da esposizione all’amianto, non richiede che la stessa malattia sia indennizzabile. Il testo della legge non prevede tale requisito e, nello stesso testo unico, le placche pleuriche sono qualificate come malattia professionale pur senza grado di inabilità indennizzabile; una malattia professionale non indennizzabile non esclude il nesso tra professione e malattia, che l’INAIL può documentare anche ai fini della certificazione dei periodi di provata esposizione.

Sussiste dunque la condizione per l’applicazione del coefficiente di incremento dell’anzianità. A tanto non può però pervenirsi per effetto della maturata prescrizione del pertinente diritto. La Corte, aderendo alla giurisprudenza della Corte di cassazione (ord. n. 2351/2015, n. 10885/2016, n. 2856/2017) e al proprio precedente (Sez. II app. n. 22/2023), afferma che il diritto al beneficio contributivo per esposizione all’amianto, seppure previsto ai fini pensionistici e ad essi strumentale, è dotato di individualità ed autonomia rispetto al diritto a pensione.

Il lavoratore consapevole dell’esposizione può agire per far valere il suo autonomo diritto alla rivalutazione contributiva, la cui prescrizione è definitiva e non incide sui singoli ratei di maggiorazione: oggetto della rivalutazione non è l’ammontare dei singoli ratei, bensì i contributi necessari a calcolare la pensione originaria. La consapevolezza dell’esposizione va ancorata alla data dell’istanza all’INAIL, secondo la giurisprudenza delle sezioni di appello della stessa Corte dei conti (Sez. III app. nn. 146, 177, 178, 261, 263 del 2019, n. 151/2022; Sez. I app. n. 39/2020, n. 14/2021). È solo con la domanda all’INAIL che può ritenersi provato, ex art. 2729 cod. civ., che il lavoratore fosse consapevole dell’esposizione e titolare del presupposto per il riconoscimento.

Il procedimento di accertamento, di natura costitutiva, non costituisce impedimento legale al decorrere della prescrizione ex art. 2935 cod. civ., poiché la domanda di riconoscimento del beneficio può essere presentata all’INPS indipendentemente dalla sua definizione. Pertanto, alla data di ricezione della prima istanza da parte dell’INPS — 22 marzo 2018 — era trascorso oltre un decennio dal momento di esordio del termine prescrizionale, avvenuto il 13 giugno 2005. L’appello è rigettato e, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese processuali sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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