Quota retributiva della pensione militare al coefficiente annuo del 2,44% (Corte dei Conti Sez. II App. n. 291 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i quindici e i diciotto anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. Non trova pertanto applicazione l’aliquota unitaria e globale del 44% prevista dall’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973. Il principio è espresso dalle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e recepito dalla giurisprudenza d’appello. La domanda di ricalcolo con diverso coefficiente non costituisce domanda nuova, rientrando nel petitum sostanziale della originaria richiesta di riliquidazione.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Esercito, cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e titolare di pensione diretta ordinaria liquidata con il sistema misto, agiva in primo grado per ottenere la riliquidazione del trattamento con l’applicazione dell’aliquota del 44% di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, oltre accessori. Alla data del 31 dicembre 1995 il militare vantava un’anzianità di quindici anni, dieci mesi e due giorni.
La Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto rigettava il ricorso, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e ritenendo l’aliquota del 44% non applicabile a chi avesse superato i venti anni di servizio. Proposto appello, la questione approda alla Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il contrasto interpretativo. Ricorda che la prevalente giurisprudenza contabile, in passato, aveva riconosciuto l’aliquota del 44% in fattispecie analoghe, mentre le pronunce delle Sezioni d’appello per la Regione Siciliana avevano assunto l’orientamento opposto. Sulla materia è poi intervenuta la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM, chiamata a stabilire se il beneficio spettasse al personale militare collocato a riposo con anzianità superiore ai venti anni.
Le Sezioni riunite hanno enunciato il principio secondo cui la quota retributiva va determinata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, applicando il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile. La soluzione contempera la normativa di favore dell’art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973 con le regole della legge n. 335/1995, determinando la quota in misura proporzionale all’anzianità posseduta.
La Sezione d’appello dichiara di aderire a tale principio di diritto, al quale la successiva giurisprudenza d’appello si è univocamente conformata, come attestato dal lungo elenco di pronunce richiamate. L’applicazione al caso concreto comporta l’accoglimento parziale del gravame e la riforma della sentenza impugnata, con riconoscimento del diritto alla riliquidazione della quota retributiva mediante il coefficiente annuo del 2,44% per ogni anno utile.
L’Istituto previdenziale aveva eccepito che il ricorso di primo grado chiedeva l’aliquota unitaria del 44% e che una diversa domanda non era stata sottoposta in via amministrativa, ai sensi dell’art. 153, lett. b, cod. giust. cont. Il Collegio respinge l’eccezione. Ricorda il carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica, che devolve al giudice l’intero rapporto controverso, identificato dalla causa petendi e dal petitum. L’originaria domanda era espressione di un petitum sostanziale volto al ricalcolo della pensione: le Sezioni riunite, mutando l’interpretazione del quadro normativo, hanno determinato una percentuale di ricalcolo proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella pretesa.
Quanto agli arretrati, spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascun rateo, ai sensi dell’art. 167, comma 3, cod. giust. cont., oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ. dalla domanda giudiziale al soddisfo. Le spese di entrambi i gradi sono integralmente compensate, per il parziale accoglimento e per la novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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