Non configurabile l’obbligo di resa del conto per i consegnatari di beni (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 193 del 28.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile, in capo all’agente contabile consegnatario di beni dell’ente locale, un obbligo di resa del conto giudiziale. L’obbligo di conto presuppone il debito di custodia di beni mobili o materie, disciplinato dagli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. Il conto del consegnatario, modellato sul Modello 24 del D.P.R. n. 194/1996, non può essere richiesto quando la gestione non riguardi beni per i quali sussista tale obbligo di custodia. Ne deriva l’improcedibilità del giudizio contabile, con restituzione degli atti all’ente locale. La pronuncia in rito non comporta condanna alle spese.

Il Fatto

La vicenda processuale ha a oggetto un conto giudiziale relativo all’esercizio finanziario 2022, formato da un agente contabile quale consegnatario di beni di un ente locale e depositato nel giugno 2023. Il conto è qualificato come conto del consegnatario e ricalca il prospetto del Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, destinato alla gestione dei consegnatari di beni delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

La questione approda alla Sezione giurisdizionale regionale in sede di giudizio sul conto. Il Pubblico Ministero contabile conclude per la dichiarazione di improcedibilità del conto, ritenendo che la fattispecie non integri un obbligo di resa del conto giudiziale.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione sostanziale del rapporto. La gestione oggetto del conto non riguarda beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia previsto dagli artt. 29 e ss. del Regolamento di contabilità generale. Il R.D. n. 827/1924 è applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL, richiamato dalla stessa epigrafe del modello contabile.

Da questa premessa deriva il venir meno del presupposto dell’obbligo di conto. Laddove manchi il debito di custodia sui beni, non è configurabile alcun obbligo di resa del conto giudiziale e, quindi, alcun giudizio di conto. La conclusione del Pubblico Ministero è dichiarata conforme a tale ricostruzione.

La Corte dichiara di aderire alla pacifica giurisprudenza contabile, richiamando tra le tante una pronuncia della stessa Sezione del 2018, due della Sezione Abruzzo del 2015, due della Sezione Toscana del 2016, una della Sezione Friuli-Venezia Giulia del 2014 e una della Sezione Calabria del 2013. Il principio è dunque consolidato nel senso della non configurabilità dell’obbligo di resa per i beni suddetti.

Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del giudizio e la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia è resa in rito, con la conseguenza che nulla è disposto per le spese. La decisione è stata assunta in camera di consiglio, con intervento del solo collegio giudicante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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