Responsabilità contabile del pubblico ufficiale e danno da lesione indiretta (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 231 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa il danno da lesione dell’immagine e del prestigio della pubblica amministrazione è risarcibile solo quando sia accertato in modo concreto e non si risolva in un pregiudizio indiretto. La condanna per reati contro la pubblica amministrazione non basta, di per sé, a fondare il risarcimento del danno all’immagine, perché l’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994 impone di verificare i vantaggi patrimoniali oggettivamente percepiti e, in loro assenza, di ricorrere al solo criterio equitativo. Il parametro normativo resta applicabile quando il momento di verificazione degli eventi lo consenta e difetti la prova, non la mera affermazione, di un pregiudizio ulteriore. Il danno quantificato non può quindi prescindere dalla natura dei reati oggetto di condanna definitiva e dalla effettiva utilità conseguita.

Il Fatto

La Procura Regionale ha citato in giudizio un agente della Polizia di Stato per sentirlo condannare al risarcimento del danno di 10.000,00, oltre spese di giustizia. Il requirente riferisce di aver acquisito dalla Questura informazioni su provvedimenti disciplinari e su un procedimento penale riguardante delitti contro la Pubblica Amministrazione, innanzi al Tribunale. Con provvedimento del Questore del 10 maggio 2021 è stata dichiarata la cessazione ope legis dal servizio quale conseguenza della pronuncia della Suprema Corte del 25 febbraio 2021.

Il procedimento penale si era concluso in primo grado con condanna a sei anni di reclusione e interdizione perpetua dai pubblici uffici; in appello la pena era stata rideterminata e il ricorso in Cassazione dichiarato inammissibile. La Procura ha quindi agito per la lesione del prestigio, del decoro e della credibilità dell’amministrazione di appartenenza, richiamando il criterio equitativo in ragione della gravità delle condotte, del ruolo rivestito e del risalto della vicenda sulla stampa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, presa atto della mancata costituzione del convenuto, ne dichiara la contumacia. Nel merito riconosce la piena efficacia della sentenza penale nel giudizio di responsabilità in relazione ai comportamenti costituenti reato, ritenuti provati nei loro elementi costitutivi.

La Corte sottolinea tuttavia che, ai fini della quantificazione, devono essere prese in considerazione esclusivamente le condotte riconducibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione. Richiama in proposito la giurisprudenza contabile di secondo grado (Corte dei conti, Sezione III Giurisdizionale n. 66 del 2020) e gli arresti della stessa Sezione (Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia n. 165 del 2023). Ne deriva un primo limite alla quantificazione, derivante dalla natura dei reati oggetto di condanna.

Gli eventi descritti in citazione inducono a ritenere sussistente il parametro dell’art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994: risulta che il dipendente, a fronte della mancata contestazione di una violazione del Codice della strada, aveva costretto un commerciante a consegnargli un paio di scarpe del valore di mercato di 290,00, mentre alcuna utilità risulta percepita per effetto dell’altro reato. La fonte normativa appare pienamente applicabile in ragione del momento temporale di verificazione degli eventi, non sussistendo prova di locupletazione patrimoniale ulteriore.

Quanto alla lesione dell’immagine, la Corte rileva la sostanziale assenza di un apprezzabile clamor fori: la Procura ha prodotto un singolo articolo di una testata locale, che riportava in poche righe la sola condanna di primo grado. La lesione indiretta risulta dunque riconducibile in larghissima parte al solo nocumento patito e non può superare il criterio normativo. Il convenuto va pertanto condannato al risarcimento nella misura di 580,00, oltre rivalutazione monetaria dal giudicato penale fino al deposito della decisione e interessi legali sulla somma rivalutata fino al soddisfo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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