Quote latte: no autotutela se il titolo impositivo è inoppugnabile (TAR Lombardia n. 888 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione europea ne determina, di regola, l’annullabilità e non la nullità, sicché grava sul destinatario l’onere di impugnarlo nel termine di decadenza. Una volta che il titolo impositivo sia divenuto inoppugnabile — anche per effetto di una pronuncia di rito, quale il decreto di perenzione del giudizio di impugnazione — non sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione di procedere all’annullamento in autotutela in forza della disciplina eurounitaria. Il principio di certezza dei rapporti giuridici esclude che situazioni esaurite possano essere rimesse in discussione per effetto di una sentenza della Corte di giustizia che accerti l’incompatibilità di una regola sui criteri di esercizio del potere. La domanda risarcitoria proposta in via generica, senza prova del pregiudizio e del suo nesso con l’attività esecutiva, è inammissibile per genericità ancor prima che infondata.
Il Fatto
Una società agricola ha impugnato l’atto con cui l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in riscontro a un’istanza di autotutela, ha confermato la legittimità del debito iscritto a ruolo a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la campagna lattiera 2005/2006.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento di detto provvedimento e dei precedenti atti riscossivi, l’accertamento dell’inesistenza del debito e dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulle istanze di autotutela, nonché il risarcimento del danno derivante dal prelievo operato mediante compensazione con gli aiuti PAC. L’Agenzia si è costituita e ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, fondata sull’art. 10 ter d.l. n. 69/2023, introdotto dalla legge di bilancio per il 2025 e modificato dalla legge di bilancio per il 2026. La disposizione istituisce un organismo collegiale con il potere di definire in via transattiva le posizioni debitorie connesse al prelievo supplementare.
Il Tribunale esclude che tale disciplina determini una cessazione ex ante della materia del contendere. Sino alla sottoscrizione del verbale di transazione i giudizi restano pendenti e non sospesi; i termini assegnati all’organismo sono ordinatori, rendendo incerto l’intervallo utile. Il contenzioso si estingue solo nei limiti delle vertenze transatte e i provvedimenti perdono efficacia solo con il pagamento degli importi concordati. La decisione sul ricorso non preclude comunque la presentazione dell’istanza conciliativa.
Nel merito, il Collegio muove dal rilievo che i motivi non contengono alcun puntuale riferimento agli atti impugnati e non contestano che per la campagna in questione il provvedimento impositivo sia stato impugnato davanti al TAR Lazio e che il giudizio sia stato dichiarato perento. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, si afferma che il contrasto con il diritto europeo costituisce sempre e solo motivo di annullabilità e non di nullità, salvo il caso — non ricorrente in specie — di norma interna attributiva del potere incompatibile e disapplicabile.
Ne deriva l’onere di impugnazione nel termine di decadenza e, sul piano sostanziale, l’obbligo di dare esecuzione all’atto, salvo l’esercizio del potere di autotutela. Le sentenze della Corte di giustizia richiamate dalla ricorrente hanno accertato l’incompatibilità non già del prelievo a monte, ma dei criteri di riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e dei rimborsi delle eccedenze. Il decreto di perenzione ha reso definitivamente inoppugnabile il titolo impositivo e, con esso, la pretesa posta a fondamento degli atti esecutivi.
Il Collegio respinge quindi la domanda impugnatoria e dichiara inammissibili le domande di mero accertamento, non essendo attribuito al giudice amministrativo il relativo potere. Quanto all’istanza risarcitoria, essa è generica e priva di prova del pregiudizio e dell’effettivo recupero delle somme; manca altresì la dimostrazione che un eventuale ricalcolo condurrebbe a importi inferiori. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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