Esecuzione del giudicato sulla carta docente ai precari della scuola (TAR Emilia-Romagna n. 283 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’esecuzione del giudicato amministrativo, disciplinato dagli artt. 112 e 113 cod. proc. amm., presuppone l’esistenza di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e la persistente inottemperanza dell’Amministrazione. Allorché l’obbligo di conformarsi sia imposto al Ministero dell’Istruzione e del Merito e sia decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora un Commissario ad acta. La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento confermano la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento.

Il Fatto

La ricorrente, docente precaria, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una pronuncia di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile la carta docente, con le stesse regole previste per il personale di ruolo, per un importo di duemila euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, oltre interessi sino al soddisfo.

Passata in giudicato quella sentenza, l’interessata ha adito il giudice amministrativo perché fosse ordinata l’esecuzione dell’obbligo rimasto inadempiuto. L’Amministrazione, regolarmente evocata, non si è costituita. La causa è stata trattata in camera di consiglio e decisa con sentenza depositata il 28.05.2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rimedio esperito ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. La verifica si fonda su due elementi documentati: la certificazione del passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e l’assenza di contestazione dell’omesso adempimento.

Sul primo punto, la ricorrente ha esibito apposita certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, attestante l’irrevocabilità della sentenza. Sul secondo, il Collegio sottolinea la mancata costituzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non ha dedotto alcunché in ordine all’avvenuta esecuzione dell’obbligo imposto dal giudice del lavoro.

Quanto al decorso del termine dilatorio, la decisione richiama l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che concede alle Amministrazioni statali centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine risulta scaduto, essendo stata la sentenza notificata in data 12 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Amministrazione.

Accertata la persistente inottemperanza, il TAR ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici, o di un dirigente o funzionario delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente.

Il Collegio esclude infine la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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