Raddoppio dei termini non applicabile all’IRAP per assenza di sanzioni penali (Cass. civ. Sez. V n. 8042 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini di decadenza previsto dall’art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 e dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, come modificati dall’art. 37, comma 24, del d.l. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006, presuppone che le violazioni accertate integrino fatti penalmente rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 74/2000. Ne consegue che il raddoppio non opera con riferimento all’IRAP, per la quale non sono previste sanzioni penali. Ai fini del prolungamento dei termini assume rilievo il solo obbligo di presentazione della denuncia penale, e non la sua effettiva presentazione, essendo sufficiente l’astratta configurabilità del reato tributario, in ragione del regime del doppio binario tra giudizio penale e procedimento tributario. I termini risultano raddoppiati anche con riguardo alle annualità d’imposta anteriori a quella pendente all’entrata in vigore della novella, in applicazione della lettura delle disposizioni data dalla Corte cost. n. 247 del 2011. In tema di IVA, grava sull’Amministrazione l’onere di provare la fittizietà del fornitore e la conoscenza o conoscibilità, da parte del cessionario, dell’inserimento dell’operazione in una evasione dell’imposta.

Il Fatto

Una società di diritto italiano era destinataria di un avviso di accertamento per imposte dirette e indirette relativo a un’annualità d’imposta, con recupero di IVA e di IRAP, oltre a interessi e sanzioni. L’atto traeva origine da un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nell’ambito di indagini su una presunta frode carosello attuata tramite società “cartiere”.

La CTP accoglieva il ricorso della contribuente, dichiarando la decadenza dell’Ufficio dall’azione accertatrice. La CTR accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittimo il raddoppio dei termini e fondata la ripresa nel merito. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con otto motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, relativi all’ammissibilità dell’appello e all’omessa pronuncia, dichiarandoli inammissibili per difetto di autosufficienza e di precisione. Il ricorrente non aveva trascritto l’atto d’appello nelle parti idonee a confutare la valutazione della CTR, né aveva indicato con precisione le domande asseritamente non esaminate.

I motivi terzo, quarto e quinto, concernenti la validità della delega di firma, l’asserita irretroattività della disciplina sul raddoppio e la mancata dimostrazione dell’obbligo di denuncia penale, sono parimenti respinti. Quanto al raddoppio, la Corte richiama la Cass. n. 25191 del 2024, secondo cui sugli atti impositivi notificati al 2 settembre 2015 non incidono le modifiche del d.lgs. n. 128/2015 e della legge n. 208/2015. Sul presupposto dell’obbligo di denuncia, la Corte ribadisce che rileva la sola astratta configurabilità del reato, non l’esito del procedimento penale, citando Cass. n. 27250 del 2022, Cass. n. 24576 del 2022, Cass. n. 13481 del 2020, Cass. n. 28616 del 2018 e Cass. n. 27629 del 2018.

Il sesto motivo è invece accolto. Poiché il raddoppio presuppone che le violazioni integrino fatti penalmente rilevanti, esso non può operare per l’IRAP, imposta per la quale non sono previste sanzioni penali. La Corte richiama, sul punto, Cass. n. 20400 del 2024 e Cass. n. 4742 del 2020. La disciplina del raddoppio si applica quindi alle sole imposte presidiate da reati tributari.

Il settimo motivo, sul merito delle operazioni inesistenti, è manifestamente infondato. La CTR ha correttamente applicato il principio per cui spetta all’Ufficio provare la fittizietà delle operazioni, mentre grava sul contribuente la prova della fonte legittima della detrazione. La Corte richiama l’insegnamento unionale, secondo cui l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una evasione, e i principi di Cass. n. 15369 del 2020, Cass. n. 13803 del 2014 e Cass. n. 13545 del 2018. L’ottavo motivo è dichiarato inammissibile.

In definitiva, il ricorso è accolto solo quanto all’IRAP; la sentenza è cassata in parte qua e, decidendo nel merito, il ricorso introduttivo è accolto limitatamente alle riprese IRAP, con integrale compensazione delle spese di lite per tutti i gradi.

Nota della Redazione

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