Spese di appello e soccombenza complessiva: nuovo regolamento d’ufficio (Cass. civ. Sez. III n. 8040 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito, a un nuovo regolamento delle spese processuali. L’onere va attribuito e ripartito tenendo conto dell’esito complessivo della lite, poiché ai fini della liquidazione la valutazione della soccombenza opera secondo un criterio unitario e globale. In caso di conferma della sentenza impugnata, invece, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo abbia formato oggetto di specifico motivo d’impugnazione. Ne consegue che è viziata la pronuncia che ponga per intero le spese del grado a carico dell’appellante, senza considerare che l’impugnazione è stata solo parzialmente accolta.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’azione promossa dalla ricorrente contro la banca per ottenere la consegna di due assegni circolari in sostituzione di altri andati prescritti per mancato utilizzo oltre il triennio, o in subordine l’equivalente numerario, oltre al risarcimento del danno. Il giudice di primo grado, dopo aver ingiunto alla banca il pagamento di una somma, con successiva sentenza accoglieva la domanda condannando l’istituto al pagamento e respingeva la richiesta di restituzione degli originali, formulata oltre i termini di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c.

La banca proponeva appello. La corte territoriale, respinta l’eccezione di inammissibilità e quella di tardività dell’impugnazione, in parziale accoglimento confermava l’ordinanza ingiunzione ma escludeva che la banca fosse tenuta a ulteriori somme, sul presupposto di un pagamento già intervenuto. La ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto due questioni di rito. Il primo e il secondo motivo sono dichiarati inammissibili. Quanto al primo, la ricorrente mescola e sovrappone mezzi d’impugnazione eterogenei, prospettando la medesima questione sotto i profili della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo, incompatibili tra loro. Richiamando Cass. n. 3397/2024, la Corte ribadisce che tale formulazione mira a trasferire al giudice di legittimità il compito di isolare le censure proponibili, il che non è consentito.

Il motivo difetta inoltre del requisito dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché denuncia l’omessa valutazione di una circostanza determinante senza spiegarne il contenuto. Quanto all’eccepita violazione degli artt. 149 e 160 c.p.c., la Corte rileva che il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c.: l’inesistenza della notificazione è configurabile solo in caso di totale mancanza dell’atto o di attività priva dei suoi elementi essenziali, mentre il difetto dell’avviso di ricevimento rende la notifica nulla e sanabile ex tunc per raggiungimento dello scopo, anche quando la costituzione sia effettuata al solo fine di eccepire la nullità.

Anche il secondo motivo è inammissibile per la medesima mescolanza di profili. La ricorrente, dolendosi della ritenuta prova del pagamento desunta dalle dichiarazioni del procuratore della banca a verbale, allega in realtà una erronea ricognizione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità. La Corte osserva che, secondo Sezioni Unite n. 26617/2007, l’assegno circolare costituisce modalità ordinaria di pagamento al pari della moneta avente corso legale.

Fondato è invece il terzo motivo. Secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 11423/2016), il giudice di appello che riformi la sentenza deve ridefinire d’ufficio le spese in base all’esito complessivo della lite. La corte territoriale ha invece posto per intero le spese del grado a carico della ricorrente, senza considerare il parziale accoglimento dell’impugnazione.

La sentenza è pertanto cassata limitatamente alla regolamentazione delle spese del grado di appello e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito con nuova regolazione. La Corte compensa integralmente le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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