Rapina e fortuito nel trasporto: responsabilità del vettore professionale (Cass. civ. Sez. III n. 7922 del 23.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Al fine di integrare l’esimente del fortuito prevista dall’art. 1693 cod. civ., non è sufficiente che un evento, come la rapina, appaia solo improbabile: occorre anche che esso sia imprevedibile e assolutamente inevitabile, valutato con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. quando si tratti di vettore professionale. La responsabilità del vettore per la perdita della merce è vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore. L’impossessamento del carico a seguito di rapina non è causa liberatoria quando le circostanze di tempo e di luogo lo rendevano prevedibile ed evitabile, per non aver il vettore adottato le misure idonee a elidere o attenuare il rischio. La sussistenza della colpa grave esclude le limitazioni di responsabilità e rende inammissibili le censure che mirino a un riesame del merito.

Il Fatto

Il Tribunale di Busto Arsizio aveva rigettato la domanda della banca — nella specie impresa assicuratrice — che, per surroga ex art. 1916 cod. civ., chiedeva il pagamento di una somma per avere indennizzato l’assicurata a fronte della perdita di un carico di merce affidato al trasporto e sottratto nel corso di una rapina avvenuta mentre l’automezzo percorreva una strada statale.

La Corte d’appello di Milano ha accolto il gravame, escludendo che la sola denuncia della rapina bastasse a esonerare il vettore da responsabilità: né il vettore contrattuale né il vettore effettivo avevano fornito prova dei fatti denunciati e, in ogni caso, mancavano gli accorgimenti pratici necessari. Il cambio di percorso in orario notturno su una strada notoriamente teatro di rapine e l’assenza di un sistema di allarme sono stati valutati come gravemente imprudenti. La società condannata ricorre per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1693 cod. civ., è inammissibile. La Corte ricostruisce il regime dell’esimente del fortuito richiamando il proprio costante orientamento: non basta che l’evento appaia improbabile, dovendo essere anche imprevedibile — secondo una prudente valutazione condotta, per il vettore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176, secondo comma, cod. civ. — e assolutamente inevitabile, tenuto conto delle circostanze concrete e delle possibili misure idonee ad attenuare il rischio di perdita del carico.

La rapina, osserva il Collegio, è attività che impone di per sé particolari forme di cautela, dovendosi ritenere prevedibile il prodursi di un simile evento. La forza maggiore e il fatto del terzo escludono la responsabilità soltanto quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza rapportato alle modalità dell’accaduto e alle condizioni di tempo e di luogo, si versi in un evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi. Viene richiamato il precedente di Sez. III n. 9439 del 2010, che aveva escluso il fortuito rispetto alla rapina notturna del carico durante una sosta in una piazzola incustodita.

La censura, sotto l’apparente deduzione di un errore di diritto, mira in realtà a rimettere in discussione la valutazione di fatto compiuta dalla Corte territoriale, che ha ritenuto la colpa grave del vettore alla luce delle modalità della rapina, quali emergono dalla stessa denuncia. La Corte d’appello ha inteso evidenziare che il vettore, pur godendo di ampia autonomia nella scelta di tempi, modalità e itinerario, è tenuto a compiere scelte idonee a ridurre al minimo il rischio di perdita del carico; e che tale rischio, nel caso concreto, non era né imprevedibile né inevitabile.

Il giudizio di fatto, adeguatamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità; la censura di violazione dell’art. 2697 cod. civ. è, del resto, configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non quando contesti la valutazione delle prove. L’accertata colpa grave rende inammissibile anche il secondo motivo, non potendo operare le invocate limitazioni di responsabilità di cui all’art. 1696 cod. civ., per la condotta del vettore che, pur avendo cambiato percorso in orario notturno, aveva omesso gli accorgimenti necessari. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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