Inammissibile il ricorso che chiede un riesame del merito creditizio (Cass. civ. Sez. I n. 25907 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la censura che denunci l’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo e applicativo della norma di legge. Le doglianze relative alla valutazione del merito creditizio e della capacità restitutoria del cliente attengono a un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Il ricorso che si limiti a proporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie è pertanto inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Il Fatto

Un cliente ha convenuto in giudizio la banca chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità della procura speciale rilasciata per la vendita di un immobile, dedotta la violazione del divieto di patto commissorio ai sensi dell’art. 2744 cod. civ., in relazione all’art. 1344 cod. civ., e, in subordine, il risarcimento del danno per errata valutazione del merito creditizio e concessione abusiva del credito.

Il tribunale ha disatteso le domande, ritenendo il cliente responsabile della propria esposizione per plurimi mutui. La corte di appello ha confermato la decisione, rilevando che la banca aveva adeguatamente verificato il merito creditizio sulla base delle informazioni fornite dal cliente stesso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ. e del principio di sana e corretta gestione di cui agli artt. 5, 14, 53-bis, 67-ter, 107, 108 e 114-quinquies, 114-nonies e 114-quaterdecies T.U.B., nonché degli artt. 142 e ss. del Regolamento UE n. 575/2013 e della circolare della Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006. Egli assumeva la responsabilità della banca per l’origine e il peggioramento della propria situazione debitoria, per avere concesso il primo mutuo in assenza di capacità restitutoria e gli ulteriori finanziamenti nonostante l’inadempimento già emerso.

Il Collegio ha richiamato la distinzione tra violazione di legge in senso proprio e falsa applicazione di norme di diritto, evidenziando che solo la prima prescinde dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. La corte distrettuale aveva motivato in modo analitico sui profili del merito creditizio, dell’analisi del cliente, dell’operazione e delle garanzie, valorizzando la liquidità disponibile, il compendio immobiliare, l’assenza di segnali di tensione in Centrale Rischi fino all’aprile 2016 e la collocazione temporale degli inadempimenti.

La Corte ha ritenuto che le censure, pur formalmente orientate alla violazione di norme elastiche, mirassero in realtà a una diversa ricostruzione dei fatti. L’onere di specificità impone al ricorrente di indicare le norme violate, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa officiosa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 23745 del 2020.

Il collegio ha quindi confermato che la valutazione degli elementi istruttori costituisce attività riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito e che il controllo di legittimità sulla motivazione, secondo Sez. Un. n. 8053 del 2014, non si estende alla sua sufficienza, ma solo alla sua apparente o perplessa contraddittorietà.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., stante la definizione del giudizio in conformità della proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., che integra una ipotesi di abuso del processo secondo Sez. Un. n. 28540 del 2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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