Trust e revocatoria: legittimazione e sindacato in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 7918 del 23.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto l’atto istitutivo di un trust, il difetto di legittimazione passiva del trust non determina alcun esito favorevole alla parte quando la lite resti radicata tra il creditore attore e gli altri convenuti portatori di un interesse sostanziale. La posizione del beneficiario non integra un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ben potendo egli esperire intervento volontario ad adiuvandum ai sensi dell’art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.. Gli accertamenti in fatto su eventus damni e scientia damni sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice del merito e non sono sindacabili in sede di legittimità. È inammissibile, infine, l’atto di intervento proposto per la prima volta in cassazione.

Il Fatto

Una società, procuratrice di una banca, conveniva davanti al Tribunale alcuni soggetti, in proprio e quali legali rappresentanti di un trust familiare, per sentir dichiarare l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dell’atto istitutivo del trust, nel quale erano stati conferiti diritti immobiliari. I convenuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva dell’attrice e chiedevano il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti della revocatoria.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inefficaci nei confronti della società creditrice i diritti immobiliari segregati nel trust. La Corte d’Appello rigettava l’appello e condannava gli appellanti alle spese. Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; resisteva la banca con controricorso, mentre una società cessionaria del credito depositava atto di intervento.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza per avere rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del trust, ente privo di personalità giuridica che, secondo il consolidato indirizzo, può stare in giudizio solo in persona del trustee. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di interesse: dall’eventuale accoglimento dell’eccezione non sarebbe derivata alcuna conseguenza favorevole, poiché la lite non sarebbe venuta meno, restando radicata tra l’attore in revocatoria e gli altri convenuti, tra cui il beneficiario del trust, portatore di un interesse sostanziale.

La Corte ha poi osservato, per mera completezza, che l’indirizzo che individua nel trustee l’unica persona di riferimento con i terzi (Cass. n. 25478 del 2015; Cass. n. 12718 del 2017; Cass. n. 19376 del 2017) non esclude che la questione possa essere riconsiderata, essendo stato riconosciuto un orientamento che ammette l’azione revocatoria anche nei confronti dell’atto istitutivo del trust (Cass. n. 10498 del 2019; Cass. n. 13883 del 2020).

Con il secondo motivo i ricorrenti contestavano il riconoscimento dell’interesse sostanziale del beneficiario a partecipare al giudizio. La Corte ha ritenuto la censura priva di specificità e comunque non sorretta da interesse, poiché l’eventuale fondatezza avrebbe lasciato inalterato il rapporto processuale tra la società attrice e gli altri convenuti. La motivazione della corte territoriale non è in contrasto con la giurisprudenza che esclude il litisconsorzio necessario in capo al beneficiario (Cass. n. 19376 del 2017; Cass. n. 13388 del 2018), ben potendo questi svolgere intervento ad adiuvandum.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentavano l’errata valutazione dei presupposti della revocatoria. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché volto a richiedere una rivalutazione in fatto, rimessa alla discrezionale valutazione del giudice del merito, che l’aveva svolta motivatamente sia sull’eventus damni sia sulla scientia damni. Il debitore deve provare la sussistenza di beni residui sufficienti a soddisfare le ragioni del creditore. All’inammissibilità dei motivi è conseguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dell’atto di intervento, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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