Violenza per vincere la resistenza integra rapina non furto con strappo (Cass. pen. Sez. VII n. 10627 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di rapina di cui all’art. 628 cod. pen. si distingue dal furto con strappo ex art. 624-bis cod. pen. in ragione del ruolo assunto dalla violenza. La rapina è configurabile quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, giacché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione. Il motivo di ricorso che proponga una diversa lettura dei dati processuali è inammissibile in sede di legittimità, restando estranea ai poteri della Corte ogni autonoma ricostruzione del fatto.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato, in primo e secondo grado, per il delitto di rapina di cui all’art. 628 cod. pen. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 21 maggio 2024, ha confermato l’affermazione di responsabilità.
Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi di violazione di legge in ordine alla responsabilità, all’eccessività della pena e al mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., nonché lamentando la mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che deduce violazione di legge in ordine alla responsabilità per la rapina. Il motivo è inammissibile: esso è articolato esclusivamente in fatto e si fonda su una diversa lettura dei dati processuali e su una differente ricostruzione storica. Resta estraneo ai poteri della Corte di Cassazione rileggere gli elementi probatori posti a fondamento della decisione o adottare autonomi parametri di valutazione dei fatti.
I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato una pluralità di elementi — l’analisi dei tabulati telefonici, le caratteristiche dell’autovettura utilizzata ripresa dalle videocamere di sorveglianza e la descrizione della persona offesa — idonei a dimostrare la responsabilità del ricorrente. Tale ricostruzione non è censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, essendo fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.
Quanto alle censure sulla pena e sul mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale, la Corte le ritiene del tutto generiche e manifestamente infondate, rilevando che il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva reiterata.
Il secondo motivo, che lamenta la mancata riqualificazione del fatto come furto con strappo, è reiterativo di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di appello. Quest’ultimo ha correttamente ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., applicando i principi della consolidata giurisprudenza di legittimità sul discrimine tra rapina e furto con strappo. Il primo è configurabile quando la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, poiché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015, Bocchetti, Rv. 262281-01).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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