Inammissibile il ricorso aspecifico che non confronta la motivazione impugnata (Cass. pen. Sez. VI n. 25400 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento impugnato. A pena di inammissibilità, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, secondo quanto prescrive l’art. 581 cod. proc. pen. Il motivo che si limiti ad affermazioni generiche non è conforme alla funzione per cui è previsto: il provvedimento formalmente attaccato resta di fatto del tutto ignorato. Il vizio di motivazione non può essere dedotto senza un confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della condanna di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di tentata concussione, confermando le statuizioni civili. All’imputato, ufficiale della Polizia locale, si contestava di avere compiuto atti idonei e diretti in modo equivoco a indurre la persona offesa a versare una somma di denaro per consentire alla figlia di questi di completare opere edilizie abusive, prospettando l’omissione di dovuti controlli e sollecitando poi sopralluoghi presso il manufatto, poi sottoposto a sequestro.

L’imputato ha proposto ricorso con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, escussa ai sensi dell’art. 210 cod. proc. pen., e al valore dei riscontri captati.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché del tutto aspecifico. La Corte rileva che il giudice di merito ha offerto una motivazione puntuale, spiegando perché le dichiarazioni della persona offesa trovino riscontro non solo nelle captazioni ambientali, ma anche nelle dichiarazioni degli agenti e dei funzionari di polizia locale in ordine alle ragioni del sopralluogo.

A fronte di tale motivazione, il ricorrente non ha devoluto nulla di specifico. In particolare, nulla è stato spiegato sul perché la persona offesa sarebbe stata portatrice di un interesse inquinante, sui motivi per cui le captazioni valorizzate dal giudice di merito non riguarderebbero anche il reato per cui si procede, e sulle ragioni per cui gli altri contributi dichiarativi non confermerebbero gli assunti accusatori.

La Corte richiama il principio secondo cui la funzione tipica dell’impugnazione è la critica argomentata avverso il provvedimento. Tale critica si esplica attraverso motivi che, a pena di inammissibilità ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Il contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento di cui si contesta il dispositivo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8825 del 27/10/2016.

Ne consegue che la mera riproduzione di affermazioni generiche lascia il provvedimento impugnato di fatto ignorato. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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