Rapina e misure cautelari: limiti del sindacato di legittimità sugli indizi (Cass. pen. Sez. II n. 7463 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai fini cautelari, è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Non sono pertanto consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Alla Corte di Cassazione spetta solo verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Il Fatto

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero, applicava a un indagato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, qualificando la condotta ascritta come rapina aggravata dall’uso dell’arma.

Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo che l’azione criminosa, in realtà frazionata in due parti distinte, era stata indebitamente ricomposta in unicità di reato; la prima condotta, seguita da desistenza, non poteva qualificarsi come rapina, mentre la seconda non costituiva prosecuzione della precedente. Il difensore eccepiva altresì la mancanza delle esigenze cautelari, non emergendo elementi concreti e attuali del pericolo di recidiva.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto ribadito la regola di metodo che presidia il proprio sindacato. La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è deducibile in cassazione solo ove si traduca nella violazione di specifiche norme di legge oppure in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità non si estende alla ricostruzione dei fatti né all’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori. Ne discende che le censure le quali, pur investendo formalmente la motivazione, mirino a una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito sono inammissibili.

Su questa base la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, citando Sez. I n. 1769 del 23.03.1995, Ciraolo, Sez. IV n. 22500 del 03.05.2007, Terranova e Sez. U. n. 11 del 21.04.1995, Costantino. Alla Corte spetta solo verificare se il decidente abbia adeguatamente esposto le ragioni che lo hanno condotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata ha dato atto degli elementi in base ai quali sono stati ritenuti sussistenti gli indizi relativi alla commissione del reato di rapina, ritenendo l’azione unitaria e priva di un significativo iato temporale tra la condotta volta a ottenere il denaro e quella consistita nell’impossessamento delle caramelle. In tal modo la condotta minacciosa è stata considerata unitaria, con motivazione logica e congruente. Analogamente, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha valorizzato il fatto che la minaccia era stata commessa con armi e i precedenti dell’indagato, pervenendo a una conclusione coerente con le risultanze processuali.

Da ciò l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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