Riforma assolutoria e prova del dolo nell indebita percezione di contributi Covid (Cass. pen. Sez. VI n. 6838 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di appello che riformi la sentenza di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo a una condanna, non ha l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata quando il provvedimento assolutorio sia sorretto da una motivazione generica e meramente assertiva, non essendovi in tal caso argomenti alternativi da confutare. Il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen. si differenzia dalla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poiché non include, tra i suoi elementi costitutivi, l’induzione in errore dell’ente erogatore, chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati e non a compiere un’autonoma attività di accertamento. La presentazione di un’istanza telematica con modulo predefinito, privo di spazi per precisazioni, non esclude la configurabilità del reato quando vengano rappresentate circostanze false, come l’ammontare del fatturato.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila riformava, su appello del P.M., la sentenza con cui il G.U.P. del Tribunale di Teramo aveva assolto un imputato, all’esito di giudizio abbreviato, dal reato di cui agli artt. 81 e 316-ter cod. pen., perché il fatto non costituiva reato. La condotta contestata consisteva nell’aver conseguito, quale legale rappresentante di una società, contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per l’emergenza Covid, per un importo di euro 144.732, mediante dichiarazioni attestanti circostanze false e omissione di informazioni dovute, con particolare riguardo all’entità del fatturato del mese di aprile 2019.
Mentre il primo giudice aveva escluso il dolo, la Corte territoriale riteneva la conclusione non condivisibile, valorizzando l’ampio scostamento tra fatturato effettivo e rappresentato e la consapevolezza dell’imputato che la fattura riguardasse una vendita giudiziaria addebitata alla società solo per ragioni fiscali. Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta complessivamente il ricorso, ritenendolo infondato e, a tratti, non superante la soglia di ammissibilità. Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta necessità di motivazione rafforzata in caso di riforma di giudizio assolutorio, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui il giudice di appello che pervenga a condanna non deve fornire motivazione rafforzata quando la decisione assolutoria sia generica e meramente assertiva, poiché in tale ipotesi manca la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative, essendo la decisione di appello l’unica realmente argomentata (Sez. VI n. 11732 del 23/11/2022, dep. 2023, Rv. 284472).
Nel caso concreto, la sentenza di primo grado si era limitata a contestare la sussistenza delle “informazioni omesse” ed aveva escluso in modo assertivo la prova del dolo. La Corte di appello ha invece affrontato il profilo della rappresentazione di informazioni mendaci, indicando gli elementi che deponevano per il dolo, ovvero l’utilizzo di una fattura di consistente importo che aveva “drogato” l’ammontare del fatturato complessivo senza apportare alcun ricavo alla società. Non vi erano dunque specifici argomenti da confutare con motivazione rafforzata.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il reato di indebita percezione di pubbliche erogazioni si differenzia da quello di truffa aggravata per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore dell’ente erogatore, essendo quest’ultimo chiamato solo a prendere atto dell’esistenza dei requisiti autocertificati (Sez. F. n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. II n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979). Risulta pertanto irrilevante la possibilità che l’Amministrazione potesse verificare la causale della fattura o interloquire con l’imputato.
Sul terzo motivo, la Corte osserva che il reato è consistito nel rappresentare, nell’istanza telematica, circostanze false, segnatamente l’entità del fatturato, e che il modello prevedeva un’apposita sezione su “ricavi/compensi” per il 2019 e sul fatturato di aprile 2019. Il ricorso è dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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