Reati di fuga e omissione di assistenza: pene illegittime nel patteggiamento (Cass. pen. Sez. IV n. 3834 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
I reati di fuga dopo un sinistro e di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti dai commi sesto e settimo dell’art. 189 cod. strada, hanno diversa oggettività giuridica e non possono essere considerati assorbiti: la prima fattispecie tutela l’identificazione dei soggetti coinvolti e la ricostruzione della dinamica, la seconda garantisce l’assistenza ai feriti. Ne consegue che, nel patteggiamento, la pena deve essere determinata applicando l’aumento per la continuazione tra le due ipotesi. È inoltre ammesso il ricorso per cassazione avverso l’omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, che non sono nella disponibilità delle parti: nel patteggiamento la clausola che ne determini contenuto e durata deve ritenersi non apposta, anche dopo la modifica dell’art. 444, co. 1, cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Macerata, con sentenza del 2 luglio 2024, ha accolto la richiesta di patteggiamento proposta dalla difesa in relazione al reato di cui all’art. 189, co. 1, 6 e 7, d.lgs. n. 285/1992, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 2 cod. pen., per non avere ottemperato all’obbligo di fermarsi dopo avere cagionato un sinistro stradale e di prestare assistenza ai feriti.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona. Si lamenta che nel patteggiamento sono state concesse le circostanze attenuanti generiche in equivalenza all’aggravante e che, muovendo dalla pena base di un anno, si è operata la riduzione per il rito senza apportare l’aumento per la continuazione con il reato di cui all’art. 186 co. 6. Si contesta inoltre la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso fondato sotto entrambi i profili. Quanto al primo, la pena applicata in misura pari a mesi otto — muovendo dal minimo edittale di un anno, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla contestata aggravante — consente di ritenere che non è stato apportato alcun aumento per il reato satellite, senza neppure precisare se lo stesso sia stato ritenuto assorbito o erroneamente contestato.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui i reati di fuga e di omissione di assistenza hanno diversa oggettività giuridica. La prima previsione è volta a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nel sinistro e la ricostruzione della dinamica; la seconda a garantire che le persone ferite non rimangano prive dell’assistenza necessaria (Sez. 4 n. 6306 del 15.01.2008, Rv. 239038; Sez. 4 n. 23177 del 15.03.2016, Rv. 266969; Sez. 4 n. 14648 del 07.04.2021).

Quanto all’elemento soggettivo, si è precisato che nel reato di fuga è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento, concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi un effettivo danno alle persone (Sez. 4 n. 34335 del 03.06.2009, Rv. 245354; Sez. 4 n. 17220 del 06.03.2012, Rv. 252374; Sez. 6 n. 21414 del 12.03.2013, Rv. 255429). Per il reato di omissione, invece, occorre la consapevolezza che detto pericolo si sia concretizzato, almeno sul piano del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrità fisica.

Del pari fondato è il motivo sulla mancata applicazione della sanzione accessoria. È ammesso il ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. avente ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, non essendo le stesse nella disponibilità delle parti (Sez. U. n. 21369 del 26.09.2019, dep. 2020, Rv. 279349). In tema di patteggiamento, anche dopo la modifica dell’art. 444, co. 1, cod. proc. pen. introdotta dall’art. 25, co. 1, lett. a) n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, la clausola che determini contenuto e durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi non apposta (Sez. 3 n. 48556 del 14.11.2023, Rv. 285426).

Da quanto detto si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

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