Dichiarazioni dell’acquirente acquisite con consenso della difesa sono utilizzabili (Cass. pen. Sez. VII n. 22362 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le dichiarazioni predibattimentali dell’acquirente della sostanza stupefacente, acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti, sono legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen. Il consenso può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell’imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo, né osta l’art. 326, comma 1-bis, cod. proc. pen., da leggere alla luce dell’art. 111, comma quinto, Cost., che configura il principio del contraddittorio come derogabile per consenso della parte titolare del diritto garantito. La rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone e il consenso all’acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali sono consentiti dall’art. 6 CEDU e non contrastano con tale diritto. È inammissibile, in sede di legittimità, la censura che solleciti una nuova valutazione della congruità della pena quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, per avere ceduto eroina a un’acquirente. La difesa ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 28.11.2025, deducendo l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’acquirente della sostanza e la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Con un secondo motivo il ricorrente ha censurato la determinazione della pena, assumendone il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato anzitutto il profilo dell’inutilizzabilità. Le dichiarazioni dell’acquirente erano state acquisite al fascicolo del dibattimento con il consenso delle parti: tale circostanza le rende legittimamente utilizzabili ai sensi dell’art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il consenso all’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può essere validamente prestato anche dal solo difensore dell’imputato, in ragione dei suoi poteri di rappresentanza nel processo. Non può essere invocato in senso contrario l’art. 326, comma 1-bis, cod. proc. pen., che va letto alla luce dell’art. 111, comma quinto, Cost., il quale configura il principio del contraddittorio come derogabile per consenso della parte titolare del diritto garantito.
Quanto al prospettato vizio del consenso della difesa, la Corte ha rilevato che il rilievo, oltre a non essere stato oggetto di devoluzione innanzi alla Corte d’appello, è del tutto generico, non essendo stati addotti elementi specifici da cui desumere che il consenso non sia stato frutto di una scelta consapevole nel corso del processo.
La rinuncia delle parti al diritto di esaminare un testimone e il consenso all’acquisizione delle sue dichiarazioni predibattimentali sono poi consentiti dall’art. 6 CEDU e non contrastano con il diritto al contraddittorio. Nel merito dell’attendibilità, i giudici di merito avevano evidenziato l’assenza di elementi che rivelassero menzogna e la circostanza che il teste di Polizia avesse assistito alla cessione, il che esclude ogni incertezza sulla penale responsabilità.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la motivazione congrua, avendo il giudice di merito valorizzato la natura dello stupefacente, la negativa personalità dell’imputato e la sua dedizione all’attività illecita. Ha quindi ribadito il pacifico orientamento per cui non sono proponibili in cassazione censure volte a sollecitare una nuova valutazione della congruità della pena, quando questa non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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