Reato intermedio e continuazione già riconosciuta: obbligo di motivazione rafforzata (Cass. pen. Sez. I n. 34651 del 23.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione investito di una richiesta di applicazione della continuazione ex art. 81 cod. pen. relativa a un reato commesso in un arco temporale al cui interno sia già stato riconosciuto, in sede cognitiva o esecutiva, il medesimo disegno criminoso tra altri fatti, non può limitarsi a rilevare la genericità dell’istanza. Pur gravando su chi invoca l’istituto un onere di allegazione, il giudice non può trascurare la valutazione già compiuta in ordine alla sussistenza del vincolo tra reati collocati in quel lasso di tempo. Egli deve motivare in modo particolarmente articolato e rigoroso le ragioni per cui esclude il reato intermedio dall’identità progettuale già accertata, dando conto del complessivo quadro fattuale e giuridico dei titoli dedotti. La motivazione meramente apparente integra il vizio di motivazione e impone l’annullamento con rinvio.
Il Fatto
Con ordinanza del 22 aprile 2025 la Corte di appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui il condannato chiedeva di applicare la disciplina della continuazione tra il reato di ricettazione di un cavallo, commesso nel giugno 2015, e i reati di truffa commessi con assegni tra il febbraio 2015 e il gennaio 2016, già oggetto di distinte sentenze.
Il diniego si fondava sulla genericità dell’istanza: secondo il giudice dell’esecuzione, il condannato non aveva allegato elementi idonei a desumere il medesimo disegno criminoso e la sola contiguità temporale dei fatti non poteva colmare la lacuna. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, poiché il vincolo era già stato riconosciuto tra reati commessi in un arco temporale comprendente quello oggetto della nuova domanda.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Il provvedimento impugnato basava il diniego esclusivamente sulla genericità dell’istanza, omettendo di confrontarsi con un dato decisivo: il reato di ricettazione era stato commesso in una data compresa nell’arco temporale entro il quale erano stati commessi gli altri reati, tra i quali il vincolo della continuazione era già stato riconosciuto con un precedente provvedimento esecutivo.
La Corte qualifica come peculiare l’ipotesi in cui l’istanza riguardi uno o più reati commessi all’interno di un lasso di tempo già considerato, in sede cognitiva o esecutiva, ai fini del riconoscimento del vincolo. In questa evenienza la circostanza che la richiesta abbia a oggetto un reato intermedio non è neutra e deve essere espressamente valutata ai fini della decisione.
Ne deriva un obbligo motivazionale rafforzato. Il giudice dell’esecuzione che intenda negare la continuazione deve rendere una motivazione particolarmente articolata e rigorosa, dando specifico conto del percorso giustificativo per cui esclude il reato intermedio dall’identità progettuale già riconosciuta. Non basta, dunque, richiamare l’onere di allegazione incombente sull’istante, pur ribadito in termini generali.
La Corte richiama il principio di Sez. I n. 36941 del 28.06.2022, Monterisi: se il giudice può prescindere dalla valutazione compiuta nel precedente provvedimento, deve però dimostrare l’esistenza di specifiche e significative ragioni per cui il reato oggetto dell’istanza non può essere ricondotto al disegno già delineato. Nella specie il giudice dell’esecuzione non ha considerato né i fatti contestati, acquisiti ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen., né il loro concreto accertamento.
Rilevato il vizio di motivazione, la Corte ha annullato l’ordinanza con rinvio alla Corte di appello di Roma per un nuovo giudizio, libero nell’esito, da condurre secondo i principi esposti.
Nota della Redazione
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