Continuazione tra reato associativo mafioso e reati-scopo: nessun automatismo, serve la prova della programmazione unitaria fin dall’adesione al sodalizio (Cassazione Penale 21219/2026)

Corte di Cassazione, Prima Sezione Penale, sentenza n. 21219 del 9 giugno 2026 (R.G.N. 8162/2026) — Presidente Giacomo Rocchi, Relatore Francesco Aliffi

Il principio di diritto

Il giudice dell’esecuzione può unificare sotto il vincolo della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., soltanto reati per i quali sia intervenuta condanna irrevocabile. Il vincolo della continuazione tra reato associativo — anche di stampo mafioso — e reati-scopo non è configurabile in via automatica: il programma associativo, di contenuto generale e stabile, è distinto dal disegno criminoso unitario, che postula la rappresentazione, fin dall’adesione al sodalizio, dei singoli episodi criminosi almeno nelle loro linee essenziali. Occorre pertanto la prova concreta che l’autore abbia previsto e deliberato ab origine l’iter criminoso e i singoli reati attraverso i quali si snoda; non è configurabile la continuazione per i reati conseguenti a circostanze contingenti od occasionali, non programmabili al momento iniziale dell’adesione.

Il fatto

La Corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza del condannato, unificava sotto il vincolo della continuazione una serie di reati oggetto di diverse sentenze — tra cui reati associativi ex art. 416-bis cod. pen., reati predatori ed estorsivi — ritenendoli in “linea di continuità attuativa” con la partecipazione associativa. Con successiva ordinanza la stessa Corte sospendeva l’efficacia del provvedimento, per l’imminente scarcerazione del condannato in espiazione di pena per reati di notevole allarme sociale. Il Procuratore generale ricorreva contro l’unificazione; il condannato ricorreva contro la sospensione.

La motivazione

La Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale. In primo luogo, una delle sentenze poste in continuazione — individuata come violazione più grave — non era ancora irrevocabile al momento dell’ordinanza, sicché i relativi reati non potevano essere unificati ex art. 671 cod. proc. pen., che opera solo in presenza di giudicato. In secondo luogo, l’unificazione era stata disposta in modo automatico, sul presupposto che tutti i reati “a connotazione mafiosa” commessi durante la partecipazione fossero avvinti dal medesimo disegno criminoso: assunto erroneo.

La continuazione tra reato associativo e reati-scopo è astrattamente configurabile, ma senza alcun automatismo: il programma associativo, di contenuto generale e stabile, va distinto dal disegno criminoso unitario, che richiede la deliberazione iniziale dei singoli episodi nelle loro linee essenziali, fin dall’ingresso nel sodalizio. Restano esclusi i reati conseguenti a circostanze contingenti od occasionali, non immaginabili all’origine. La sentenza è annullata con rinvio. Il ricorso del condannato, relativo alla sospensione disposta de plano, è dichiarato inammissibile: il provvedimento ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen. non richiede formalità né contraddittorio ed è impugnabile solo se incide sulla libertà personale, e il secondo motivo era comunque aspecifico.

Implicazioni pratiche

Ottenere la continuazione in sede esecutiva tra il reato associativo e i reati-scopo non è un esito scontato: non basta che i reati siano “di connotazione mafiosa” o rientrino nell’attività del sodalizio, ma occorre dimostrare che ciascun reato fine fosse stato programmato ab origine, almeno nelle linee essenziali, al momento dell’adesione all’associazione; i reati frutto di circostanze contingenti restano fuori dal vincolo. Sul piano processuale, il giudice dell’esecuzione può unificare solo condanne già irrevocabili: una sentenza non ancora definitiva non può entrare nel calcolo, pena l’annullamento. Il provvedimento di sospensione dell’efficacia ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., infine, non richiede contraddittorio ed è impugnabile solo quando incide sulla libertà personale.

Provvedimento integrale: scarica il PDF

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