Recesso dalla banca popolare: il risarcimento non dipende dalla vendita delle azioni (Cass. 18260/2026)
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 18260/2026 del 6 giugno 2026 (R.G.N. 6291/2022) — Presidente Mauro Di Marzio, Relatore Massimo Falabella. Accoglie in parte il ricorso e cassa con rinvio.
Il principio di diritto
In tema di banche popolari e di banche di credito cooperativo, nel caso in cui il diritto di rimborso spettante al socio recedente sia illegittimamente limitato per l’erroneo apprezzamento della necessità di assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, secondo quanto previsto dall’art. 28, comma 2-ter t.u.b., il diritto al risarcimento spettante al socio non dipende dalla dismissione delle azioni a condizioni deteriori rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere applicate dalla banca, dovendo l’importo risarcibile essere comunque calcolato in ragione della differenza esistente tra il valore di liquidazione delle azioni determinato dall’istituto di credito e il valore di mercato delle stesse al momento in cui è stata posta in essere la condotta limitativa del diritto di rimborso, salva la compensatio lucri cum damno derivante dal successivo rialzo dei titoli restati nella disponibilità del socio.
Il fatto
Un fondo di investimento, socio di una banca popolare trasformata in società per azioni al superamento della soglia di 8 miliardi di euro di attivo (art. 29, comma 2-bis, t.u.b.) e titolare di 105.000 azioni, esercitava il recesso chiedendo il rimborso al prezzo unitario di euro 7,28 determinato in sede di modifica statutaria. La banca limitava il rimborso ai sensi dell’art. 28, comma 2-ter, t.u.b. e della circolare della Banca d’Italia del 17 dicembre 2013, per assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria; parte dei titoli rientrava nella disponibilità del socio. Il fondo agiva per il pagamento del valore delle azioni non rimborsate e per il risarcimento del danno. Il Tribunale di Milano (2019) e la Corte d’appello di Milano (2021) respingevano la domanda: pur spettando al socio la sola tutela risarcitoria e non “reale”, la Corte territoriale riteneva assorbente, per “ragione più liquida”, l’insussistenza del danno, non avendo il socio provato di aver venduto le azioni a un prezzo inferiore al valore di recesso (le aveva conservate fino al luglio 2019, con documenti sulla vendita ritenuti tardivi).
La motivazione
La Corte richiama la disciplina applicabile — art. 28, comma 2-ter, t.u.b., circolare della Banca d’Italia e art. 10, par. 3, del reg. (UE) n. 241/2014 — e la sua conformità costituzionale (Corte cost. n. 99/2018: la limitazione è ammessa solo nella misura e per il tempo strettamente necessari alle esigenze prudenziali, con operato della banca sindacabile in sede giudiziaria e senza perdita definitiva del valore) ed euro-unitaria (Corte giust. UE 16 luglio 2020, C-686/18). Accoglie il terzo motivo: il diritto al risarcimento non dipende dalla vendita delle azioni a prezzo deteriore, integrando danno patrimoniale anche il mancato guadagno derivante dall’impossibilità di ottenere il rimborso al prezzo di recesso più conveniente rispetto a quello di mercato. La fattispecie è distinta da quella del mancato lancio dell’OPA obbligatoria (Cass. n. 19741/2018; n. 14392/2012), in cui si risarcisce una perdita di chance: qui, essendo il recesso realmente esercitato, il danno è dato dalla differenza aritmetica tra il prezzo di restituzione e la quotazione alla data del recesso, da quantificare secondo le comuni regole civilistiche (art. 1223 c.c.), escluso il deprezzamento successivo e salva la compensatio lucri cum damno per i rialzi del titolo rimasto al socio. Sono accolti anche il primo, il secondo e il sesto motivo: la Corte d’appello, ritenendo erroneamente assorbente la questione del quantum, ha omesso di motivare sull’an debeatur (vizio di motivazione conseguente al non corretto impiego della “ragione più liquida”, artt. 24 e 111 Cost.). Il quarto e il quinto motivo restano assorbiti. È disattesa l’eccezione di inammissibilità per omessa indicazione delle norme violate (art. 366, n. 4, c.p.c.), prevalendo il profilo sostanziale dell’atto (Cass. S.U. n. 15232/2009). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Implicazioni pratiche
Per il socio che recede da una banca popolare o di credito cooperativo e si vede limitare il rimborso ex art. 28, comma 2-ter, t.u.b., la tutela risarcitoria non è subordinata all’aver poi venduto le azioni in perdita: il danno sussiste già nella differenza tra il valore di liquidazione fissato per il recesso e la quotazione di mercato al momento della condotta limitativa. Il giudice deve quindi esaminare l’an — la legittimità dei criteri e delle soglie prudenziali applicati dalla banca — senza arrestarsi all’assenza di una vendita a prezzo deteriore. Resta ferma la riduzione o l’esclusione del risarcimento per compensatio lucri cum damno in caso di successivi rialzi dei titoli rimasti nella disponibilità del socio.
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