C.t.u. grafologica superflua se il giudice motiva e vi è doppia conforme (Cass. civ. Sez. I n. 25067 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone o nega la consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, purché la scelta sia sorretta da motivazione adeguata, non potendo il giudice rifiutare con argomentazioni di stile il ricorso a tale mezzo. Il giudizio sulla necessità e utilità della c.t.u. è censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e soggiacce alla preclusione della regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., ratione temporis vigente. In ipotesi di doppia conforme il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e di quella di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.

Il Fatto

La banca agiva in via monitoria davanti al Tribunale di Ravenna, ottenendo decreto ingiuntivo nei confronti del garante per l’importo di euro 38.551,98, oltre competenze e interessi. Il destinatario dell’ingiunzione proponeva opposizione e, all’udienza per l’ammissione dei mezzi istruttori, esperiva querela di falso avverso la fideiussione omnibus allegata al ricorso monitorio, sostenendone la sottoscrizione in bianco e sine pactis.

Il giudice dichiarava ammissibile la querela, ne disponeva la presentazione e sospendeva il procedimento principale, ammettendo prova per testi e interrogatorio formale. Con sentenza del 2017 il Tribunale rigettava la domanda sulla lettera di fideiussione; la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza dell’8.2.2022, rigettava l’appello. Il garante ricorre in cassazione deducendo la mancata ammissione della c.t.u. grafologica sull’autenticità della sottoscrizione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denunzia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale disposto la consulenza grafologica diretta ad accertare l’autenticità della sottoscrizione apposta sulla fideiussione. Il ricorrente assume irrilevante la richiesta di affidamento del 6.9.2007, sottoscritta quale amministratore della società garantita, e contesta che da essa si possa trarre prova dell’insussistenza della falsità dedotta.

La Corte dichiara il motivo inammissibile. I giudici di merito hanno esaminato le istanze istruttorie e, con valutazione complessiva, hanno escluso la falsità della sottoscrizione, valorizzando la firma non disconosciuta apposta sulla richiesta di affidamento. La Corte di legittimità richiama il principio secondo cui il provvedimento che dispone o meno la c.t.u. è incensurabile in sede di legittimità, temperato dal dovere del giudice di motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo rifiutare il mezzo con argomentazioni di stile (Cass. n. 1007/2008; n. 17399/2025; n. 13038/2024).

Nel caso concreto la Corte d’Appello ha implicitamente, ma chiaramente, ritenuto superflua la c.t.u. grafologica sulla base degli elementi di prova esaminati, con motivazione esaustiva e insindacabile in sede di legittimità. Emerge inoltre un’ipotesi di doppia conforme sulla medesima questione, avendo la Corte territoriale escluso la necessità della consulenza argomentando dall’esame dei vari elementi istruttori, ritenuti idonei a fondare la decisione.

Il giudizio sulla necessità e utilità della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è censurabile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con la preclusione derivante dalla regola della doppia conforme di cui all’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (Cass. n. 25281/2023). In tale ipotesi il ricorso è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e non dimostra che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5947/2023). Non essendo stata allegata la diversità delle decisioni di merito e denunziando l’unico motivo violazione di legge, il ricorso è inammissibile anche sotto questo profilo. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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