Recidiva e attenuanti generiche: valutazione di merito insindacabile in cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 38074 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e sul regime di prevalenza o equivalenza rispetto alle aggravanti costituisce espressione di un potere tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità quando sia sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logici. La mancata esclusione della recidiva può essere giustificata dalla reiterazione del reato, dalla ravvicinata successione temporale dei fatti, dall’inefficacia dei benefici già concessi e dalla specificità dei precedenti penali. Il vizio di motivazione è deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. solo quando il ragionamento del giudice di merito risulti manifestamente illogico o contraddittorio.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, aveva riconosciuto agli imputati la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. in equivalenza alle aggravanti ritenute, rideterminando la pena per il reato di tentato furto aggravato.

Avverso tale pronuncia gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’eccessività della pena. Per un ricorrente si contestava la mancata esclusione della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione; per l’altra la mancata prevalenza delle generiche sulle aggravanti contestate.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale aveva ampiamente e congruamente motivato il diniego di esclusione della recidiva, richiamandosi ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato la reiterazione del reato, espressiva della totale indifferenza dell’imputato rispetto alla portata precettiva della norma penale, essendo il suo casellario giudiziario gravato da quattro sentenze irrevocabili di condanna per furto, consumato e tentato.

A tali elementi si aggiungevano la ferma e radicata inclinazione all’aggressione dell’altrui patrimonio, la ravvicinata successione temporale dei fatti delittuosi e l’inefficacia dei benefici in precedenza concessi ai fini risocializzanti. Da qui la conclusione che il ricorrente non avesse colto in alcun modo la gravità delle condotte realizzate.

Quanto al mancato regime di prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, la Corte territoriale ha espresso un giudizio tipicamente di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità, non emergendo elementi a sostegno della diversa soluzione invocata.

Analogamente, per l’altra ricorrente, la Corte di appello ha valutato che la risposta sanzionatoria non potesse attestarsi sul minimo assoluto in considerazione dei precedenti penali, numerosi e specifici, indici di una spiccata propensione alla commissione di reati. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *