Pene sostitutive: la non meritevolezza per mancato risarcimento esclude la prognosi (Cass. pen. Sez. II n. 32982 del 07.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice che rigetta la richiesta di sostituzione non è tenuto a effettuare alcuna prognosi circa la capacità di adempimento della sanzione pecuniaria quando la decisione si fondi sulla non meritevolezza del condannato. Il mancato compimento di un minimo sforzo risarcitorio in favore della persona offesa integra un criterio di valutazione legittimo nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice. È congrua la motivazione che, valorizzando tale condotta omissiva, escluda la sostituzione nonostante l’esito favorevole del percorso di reinserimento. Restano conseguentemente esclusi i vizi di violazione di legge e di motivazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 26 febbraio 2026, conferma la condanna pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 25 novembre 2024 nei confronti dell’imputato per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., rigettando la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione pecuniaria.
Avverso tale decisione il condannato propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che il rigetto si fonda su motivazione carente, avendo la Corte territoriale valorizzato l’assenza di risarcimento e l’entità della pena inflitta, senza considerare il buon comportamento tenuto in detenzione e in affidamento in prova, né l’impossibilità di offrire ristoro per il reddito interamente destinato al mantenimento del nucleo familiare. Richiama il quesito rimesso alle Sezioni Unite in materia.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico motivo. Il passaggio decisivo è la ricostruzione del percorso argomentativo della Corte territoriale, che ha escluso la sostituzione non già formulando una prognosi negativa sull’adempimento, bensì affermando la non meritevolezza del condannato.
La sentenza impugnata — richiamata testualmente — osserva che, anche a voler considerare il buon comportamento in detenzione e in affidamento, non poteva trascurarsi il fatto che il condannato non aveva compiuto neppure un minimo sforzo risarcitorio in favore della vittima della truffa, circostanza che avrebbe potuto indurre a valutare diversamente l’opportunità della sostituzione.
Su questa base la Corte di cassazione distingue nettamente due piani: la prognosi sulle capacità di adempimento della sanzione pecuniaria e il giudizio di meritevolezza. Il giudice di merito non è sceso sul primo terreno, ma ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale sul secondo, ancorandolo a un dato oggettivo e congruamente motivato.
Il quesito rimesso alle Sezioni Unite dalle difese — se la richiesta di sostituzione possa essere rigettata sulla base di una prognosi negativa di adempimento — resta estraneo al thema decidendum, poiché la motivazione impugnata non riposa su alcuna prognosi di tal genere. La censura difensiva risulta quindi eccentrica rispetto alla reale ratio della decisione territoriale.
Conseguentemente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragione per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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