Reddito di cittadinanza e natura assistenziale: difetto di giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 12 del 04.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza è sussidio corrisposto a titolo assistenziale, come si desume dalla esenzione dall’Irpef prevista dall’art. 3, comma 4, d.l. n. 4/2019 e dal richiamo all’art. 34, comma 3, d.P.R. n. 601/1973. La compresenza di finalità di politica attiva del lavoro non cancella la funzione di sostegno economico e di contrasto alla povertà. La percezione indebita del beneficio non instaura un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione e non radica la giurisdizione contabile. La cognizione sulla pretesa restitutoria appartiene al giudice ordinario.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio l’odierna controparte chiedendo la condanna al pagamento di euro 12.700,00 in favore dell’Inps e del Ministero del lavoro, a titolo di indebita percezione del reddito di cittadinanza. La notizia di danno derivava dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, della richiesta di rinvio a giudizio per il reato di cui all’art. 7, d.l. n. 4/2019.
Secondo la prospettazione attorea, la convenuta aveva falsamente dichiarato di risiedere nel Comune di Rionero Sannitico, mentre dal 2017 aveva fatto rientro altrove con il nucleo familiare. L’Inps aveva revocato le domande e intimato la restituzione delle somme. La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato la contumacia della convenuta, non costituitasi malgrado la notifica dell’atto di citazione ricevuta a mani. Ha poi scrutinato d’ufficio, ex art. 15 del c.g.c., la questione di giurisdizione, risolvendola in senso declinatorio.
La Corte ha preso atto dell’orientamento che, sulla scorta della sentenza n. 468/2022 della II Sezione centrale di appello, riconosce la giurisdizione contabile valorizzando le condizionalità del beneficio e il rapporto di servizio nascente dalla sottoscrizione del patto per il lavoro o per l’inclusione sociale. Tale impostazione è stata ritenuta non condivisibile.
Il Collegio ha rilevato profili di criticità strutturale: beneficiario è il nucleo familiare, e non tutti i componenti sono tenuti alla stipula del patto; vi può essere differenza tra il componente sottoscrittore e quello che ha presentato la domanda. Ne deriverebbe una difficile individuazione di chi sia partecipe dell’attività amministrativa.
La qualificazione assistenziale del sussidio è stata ricavata dal dato normativo: l’esenzione dall’Irpef richiama l’art. 34, comma 3, d.P.R. n. 601/1973, e la modifica introdotta con la l. n. 234/2021 ha espressamente configurato il beneficio come “sussidio di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri” ai sensi dell’art. 545 cod. proc. civ.. La Corte ha riconosciuto che la Corte costituzionale, sent. n. 19/2022, ha escluso la prevalenza del carattere assistenziale, ma ha ritenuto tale pronuncia non influente sul riparto di giurisdizione.
La permanenza della funzione di sostegno economico confligge con la configurazione di una relazione funzionale dei destinatari con la pubblica amministrazione, risultando incongruo assimilare alla compagine amministrativa un soggetto in condizione di debolezza. Sono stati richiamati gli arresti della Sez. giur. Campania (sentt. nn. 14, 46, 62 e 86/2024), che in fattispecie analoghe hanno declinato la giurisdizione contabile. In via ulteriore, la Corte ha osservato che manca comunque la prova della sottoscrizione del patto da parte della convenuta. È stato quindi dichiarato il difetto di giurisdizione, spettando la materia al giudice ordinario.
Nota della Redazione
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