Consegna beni mobili in uso uffici esclusa dal giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 98 del 26.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili dell’ente locale è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la sua posizione integri un debito di custodia in senso tecnico, con gestione di un deposito o magazzino alimentato da carico e scarico. Il consegnatario con mero debito di vigilanza, presso cui i beni si trovino per l’uso ordinario degli uffici, non è soggetto al giudizio di conto. I beni giacenti presso le articolazioni funzionali e costituenti scorte operative restano esclusi dalla resa del conto, fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa. La mera elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione di magazzino e non integra i requisiti del modello di legge.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la posizione della consegnataria di beni mobili di un Comune, chiamata a rendere il conto in relazione ai beni assegnati all’ufficio di pertinenza. Il magistrato istruttore, con apposita relazione, ha rilevato che il conto, pur redatto su modello conforme al D.P.R. n. 194/1996, risultava privo del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario e non individuava con esattezza i beni dati in consegna.
La consegnataria ha depositato memoria e si è costituita, eccependo in via preliminare il difetto dei presupposti normativi per la resa del conto. Ha sostenuto che la presentazione era scaturita da un equivoco dell’ente, che aveva trasmesso gli elenchi alla Corte coinvolgendo erroneamente anche gli agenti amministrativi. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione preliminare della qualificazione della posizione della consegnataria, perché da essa dipende la stessa ammissibilità del giudizio di conto. Il richiamo è all’art. 32 del R.D. n. 827, che disciplina la resa del conto da parte degli agenti contabili, e all’art. 2 del D.P.R. n. 254/2002, che esclude dall’obbligo i consegnatari di beni mobili con debito di vigilanza.
La Corte ricostruisce la distinzione tra le due figure. Il consegnatario di magazzino è incaricato di gestire un deposito alimentato dalla produzione o dalle scorte destinate alle articolazioni dell’ente: la sua posizione implica carico, scarico e consistenze, dunque un vero debito di custodia. Il consegnatario presso la singola articolazione funzionale svolge invece mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni in uso agli utilizzatori e sulla gestione delle scorte operative assegnate, nei limiti quantitativi e qualitativi dei consumi programmati.
Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi in cui la giacenza presso l’ufficio ecceda la ragionevole necessità di assicurare le ordinarie funzioni istituzionali. Solo in tal caso si configura una gestione contabile connotata da debito di custodia, soggetta a giudizio di conto. I beni giacenti presso i singoli uffici e costituenti scorte operative sono invece esclusi, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione, come affermato dalla giurisprudenza contabile richiamata (Sez. Calabria n. 39/2020, Sez. Liguria n. 133/2016).
Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio rileva che i beni indicati negli elenchi inventariali erano in uso presso l’ufficio per le ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per essere successivamente distribuiti. Sul piano formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino richiesta dal modello 24. Manca quindi il presupposto tecnico del conto giudiziale, con conseguente declaratoria di improcedibilità del giudizio.
Il giudizio resta limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame nel merito del conto: su questa base il Collegio dispone la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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