Esclusa la pensione privilegiata per infermità non indicata nella domanda (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 57 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di pensione privilegiata l’omessa indicazione, nella domanda amministrativa, dell’infermità di cui si invoca l’ascrizione a categoria superiore ne preclude l’esame in sede giurisdizionale, poiché la pretesa azionata introduce una domanda nuova rispetto a quella presentata all’Amministrazione. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. impone la previa presentazione della domanda per ciascuna infermità che si assume dipendente da causa di servizio, non essendo sufficiente il rinvio al verbale della Commissione Medica Militare che quella infermità aveva pur menzionato. La valutazione della dipendenza da causa di servizio spetta in via esclusiva al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, la cui pronuncia negativa non può essere superata invocando la diversa ascrizione contenuta in un successivo verbale della Commissione Medica Ospedaliera.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Sovraintendente Capo, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità e l’ascrizione alla categoria 6, tab. A, con verbale della Commissione Medica Militare del 1997. Nel 2010 presentava domanda di pensione privilegiata ordinaria richiamando quel verbale e il parere del Comitato di Verifica del 2003, ma senza indicare tra le infermità gli esiti della ferita lacero-contusa all’addome.
Con decreto del 27.05.2020 il Ministero della Difesa gli riconosceva la pensione privilegiata di 7° categoria in luogo della 6°. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti alla Corte dei conti, chiedendo l’accertamento del diritto all’ascrizione alla 6° categoria e, in via istruttoria, una consulenza tecnica medico-legale. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della c.d. pregiudiziale amministrativa; l’INPS si costituiva eccependo la propria qualità di ordinatore secondario di spesa.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico ricostruisce l’iter procedimentale per verificare il fondamento dell’eccezione. Il verbale della Commissione Medica Militare aveva riconosciuto come dipendenti da causa di servizio anche gli esiti della ferita lacero-contusa, proponendo per il complesso delle infermità l’ascrizione alla Cat. 6, Tab. A, misura massima.
Successivamente, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, qualificato come unico organo competente in materia, ha riconosciuto il nesso eziologico con l’attività di servizio solo per alcune infermità, escludendo espressamente gli esiti della ferita lacero-contusa penetrante nell’addome.
Nel 2010 il ricorrente ha presentato la domanda di pensione privilegiata elencando esclusivamente le infermità riconosciute, senza fare riferimento agli esiti della ferita lacero-contusa. La pretesa azionata riguarda dunque un’infermità per la quale non risulta mai presentata la relativa istanza di pensione privilegiata e rispetto alla quale il Comitato di Verifica non ha riconosciuto la dipendenza.
La Corte ritiene non superabile l’omissione mediante il richiamo all’errore scusabile prospettato dalla difesa: l’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. richiede la previa domanda per ciascuna infermità. La stessa omissione spiega la diversa ascrizione rilevata nel verbale della Commissione Medica Ospedaliera del 2011, che aveva valutato il complesso delle patologie ritenute ascrivibili, compresi gli esiti della ferita. L’eccezione di inammissibilità è pertanto accolta, con compensazione delle spese per apprezzabili motivi.
Nota della Redazione
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