Omessa comunicazione reddito cittadinanza non reato se obbligo non sorto (Cass. pen. Sez. III n. 33958 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il reato di omessa comunicazione di informazioni rilevanti ai fini della concessione del reddito di cittadinanza, di cui all’art. 7, comma 2, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, la condotta tenuta in un momento in cui l’obbligo comunicativo non era ancora previsto dall’ordinamento. L’obbligo di dichiarare la sopravvenienza di una condanna definitiva per il reato di estorsione, ostativa al mantenimento del beneficio, è sorto solo con l’entrata in vigore della legge n. 234 del 2021, con decorrenza dal 1 gennaio 2022. Ne consegue che il fatto commesso anteriormente non sussiste, e che l’omessa comunicazione dovuta ai fini della revoca del beneficio costituisce condotta diversa e non coincidente con quella contestata.

Il Fatto

La ricorrente era stata dichiarata responsabile, in primo grado, del reato di cui all’art. 7, comma 3, del decreto legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni con legge n. 26 del 2019, per avere omesso di comunicare, nella richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, la sopravvenuta condanna per estorsione. La Corte di appello di Napoli, accogliendo in parte il gravame, aveva riqualificato il fatto ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, riducendo la pena a un anno di reclusione.

Avverso tale decisione la condannata proponeva ricorso per cassazione articolando quattro motivi, tra cui l’insussistenza del reato per difetto dell’obbligo comunicativo al momento della domanda e l’erronea collocazione del dies commissi delicti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricostruzione del capo di imputazione, dal quale risulta che la condotta ascritta consiste nell’omessa comunicazione di informazioni rilevanti per la concessione del beneficio, con individuazione del dies commissi delicti non successivo al 18 ottobre 2021, anteriore sia alla definitività della condanna (1 giugno 2022) sia all’entrata in vigore della legge n. 234 del 2021 (1 gennaio 2022).

Il Collegio respinge il primo motivo, relativo all’ignoranza incolpevole della legge penale. Richiamando la Corte costituzionale n. 364 del 1988, la Corte ribadisce che l’inevitabilità dell’errore sul divieto va misurata secondo criteri oggettivi e non in base alle sole caratteristiche personali dell’agente. Il dato sulle pretese “innumerevoli modifiche” della normativa è solo postulato e smentito dall’analisi diacronica: il comma 2 non ha subito modifiche, mentre il comma 3 è stato inciso solo dalla novella del 2021.

È invece fondato il secondo motivo. La Corte ritiene distonica la tesi della Corte di appello, secondo cui il reato riguarderebbe l’omessa comunicazione di un fatto sopravvenuto, da effettuarsi dopo l’entrata in vigore della novella. Al momento della domanda l’obbligo di comunicare la condanna per l’art. 629 cod. pen. non era ancora previsto, essendo subentrato solo dal 1 gennaio 2022.

La Corte esclude altresì che la condotta possa essere riqualificata come omessa comunicazione dovuta ai fini della revoca del beneficio: si tratta di fenomeni giuridici diversi, con momenti consumativi e condotte non coincidenti. Il comma 2 rinvia a più termini dell’art. 3 del medesimo decreto legge, e la Corte di appello non si è posta il problema dell’individuazione del termine entro cui la comunicazione doveva essere effettuata.

Poiché alla ricorrente è stata contestata l’omessa comunicazione di informazioni che, al momento della domanda, non erano rilevanti, la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio, con assorbimento dei restanti motivi, perché il fatto non sussiste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *