Confisca ex art. 648-quater: rimedio in executivis per la pena patteggiata (Cass. pen. Sez. 2 n. 12734 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa applicazione, nella sentenza di applicazione concordata della pena, della confisca obbligatoria prevista dall’art. 648-quater cod. pen. non va rimediata con ricorso per cassazione. Lo strumento è il procedimento di esecuzione, attivabile davanti al giudice competente ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., norma dettata per il caso di confisca obbligatoria. Il rimedio opera anche quando la sentenza, non impugnata dalle parti quanto all’oggetto dell’accordo processuale, sia già passata in giudicato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso con cui il pubblico ministero deduca la violazione della disciplina della confisca.
Il Fatto
Con sentenza del 05/06/2024 il giudice dell’udienza preliminare, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, applicava all’imputato, per fatti di riciclaggio, con le attenuanti generiche e la riduzione per il rito, la pena concordata di anni due di reclusione ed euro 2.600 di multa.
Avverso tale sentenza ricorreva il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo la violazione dell’art. 648-quater cod. pen.: il giudice aveva omesso di disporre la confisca del profitto del reato e di motivare sul punto, applicando così una pena illegale, avendo trascurato la misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria conseguente alla condanna o all’applicazione concordata della pena. La Procura generale concludeva per l’annullamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il percorso argomentativo muove da una premessa di sistema: lo strumento per porre rimedio all’omessa applicazione della misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria è la competenza attribuita al giudice dell’esecuzione in materia di confisca, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., norma specificamente dettata per il caso di confisca obbligatoria.
La Corte richiama a sostegno i propri precedenti: Sez. 6 n. 25602 del 27/05/2020, Zerri, Rv. 279572-01; Sez. 6 n. 52007 del 16/10/2018, Ammerti, Rv. 274578; Sez. 5 n. 26481 del 04/05/2015, Cannone, Rv. 264004; Sez. 6 n. 10623 del 19/02/2004, Laklaa, Rv. 261886.
Il Collegio affronta poi l’obiezione secondo cui quel rimedio presuppone una sentenza passata in giudicato. Rileva che nel caso di specie l’ipotesi è proprio quella: la sentenza resa dal giudice di Bergamo non è stata impugnata, quanto all’oggetto dell’accordo processuale sfociato nell’applicazione concordata della pena, né dall’imputato né dal pubblico ministero, ed è quindi passata in giudicato.
Da qui il necessario ricorso al meccanismo dell’art. 676 cod. proc. pen., previsto per rimediare all’omessa adozione di statuizioni di natura obbligatoria quale quella dell’art. 648-quater cod. pen., che impone la confisca dei beni costituenti il prodotto o il profitto dei delitti di riciclaggio e, ove non sia possibile, la confisca per equivalente delle somme, dei beni o delle altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.
Il ricorso del pubblico ministero è pertanto inammissibile: la questione della confisca obbligatoria omessa non può essere veicolata in cassazione, ma va devoluta al giudice dell’esecuzione.
Nota della Redazione
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