Reddito di cittadinanza e giurisdizione: è sussidio, non contributo di scopo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 511 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il reddito di cittadinanza, disciplinato dal d.l. n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, costituisce un mero sussidio pubblico a finalità solidaristico-assistenziale e non un contributo di scopo. Esso non conferisce al beneficiario la gestione di risorse secondo finalità pubbliche, poiché costui resta mero destinatario di provvidenze prive di vincolo di destinazione, erogate nell’ambito delle forme di assistenza ai ceti più deboli, anche ai sensi dell’art. 38 della Costituzione. Manca, pertanto, il rapporto di servizio tra percettore ed ente erogante e la giurisdizione sulle controversie relative alla sua indebita percezione spetta al giudice ordinario, restando esclusa quella della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Campania citava in giudizio un soggetto per sentirlo condannare al pagamento, in favore dell’INPS, della somma di euro 17.500,00 a titolo di danno erariale. L’addebito consisteva nell’indebita percezione di provvidenze relative al cosiddetto “reddito di cittadinanza”, per violazione degli obblighi prescritti dal d.l. n. 4/2019. In particolare, il requirente contestava l’omessa indicazione, fra i componenti del nucleo familiare, di un congiunto titolare di rendita INAIL: le informazioni non conformi al vero avrebbero artificiosamente configurato la situazione reddituale e patrimoniale del percettore.
Il convenuto eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice contabile in favore del giudice ordinario, richiamando la giurisprudenza della stessa Sezione. Nel merito deduceva l’infondatezza della domanda, rappresentando di aver interrotto ogni rapporto e la coabitazione con il congiunto e di aver fissato altrove la propria dimora abituale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato la vicenda sotto il profilo preliminare e assorbente della corretta perimetrazione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice contabile. Il requirente aveva richiamato la sentenza della II Sezione giurisdizionale di appello n. 468/2022, che aveva ravvisato nel reddito di cittadinanza un contributo di scopo e, quindi, un rapporto di servizio idoneo a radicare la giurisdizione contabile.
Il Collegio ha ricostruito la distinzione tra contributi di scopo e meri sussidi. Per i primi, la giurisprudenza delle Sezioni Unite civili richiede tre requisiti contestuali: provenienza pubblica delle risorse; vincolo funzionale di destinazione a un puntuale scopo pubblicistico con annessa attività gestoria; obbligo di attivazione e rendicontazione a carico del percipiente. Solo in tale ipotesi l’extraneus viene inserito funzionalmente nell’iter procedimentale e si instaura il rapporto di servizio.
Applicando tale griglia, il Collegio ha qualificato il reddito di cittadinanza come sussidio pubblico sic et simpliciter. Il d.l. n. 4/2019, al di là delle affermazioni programmatiche, persegue in modo esclusivo una finalità sociale di sostegno economico e di contrasto alla povertà, senza imporre al percipiente alcuna attività gestoria. I meccanismi di condizionalità e il “patto per il lavoro” non hanno avuto riscontro effettivo nella prassi e non richiedevano alcun facere del beneficiario, se non la disponibilità ad accettare proposte provenienti dall’apparato pubblico.
La Corte ha inoltre valorizzato due indici: l’erogazione del beneficio anche agli inoccupabili assoluti e l’immobilismo delle figure professionali dei cosiddetti “navigator”. Ne ha tratto la conferma della natura assistenziale della misura. La finalizzazione all’inserimento lavorativo, richiamata anche dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 126/2021 e n. 19/2022, è stata letta come mero auspicio di politica legislativa o obiettivo esterno ed eventuale.
Il Collegio ha quindi dichiarato, in via preliminare e assorbente, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa andrà riassunta nei modi e termini dell’art. 17 c.g.c. Le spese sono state integralmente compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., essendo il giudizio definito su questione pregiudiziale.
Nota della Redazione
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