Inammissibile l’appello contabile senza prova della notifica (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 9 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello davanti alla Corte dei conti, l’atto di impugnazione deve essere depositato in segreteria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notifica, unitamente a copia della sentenza impugnata e alla prova dell’avvenuta notificazione. Il deposito anticipato rispetto alla notificazione è consentito, ma in tal caso l’appellante deve depositare la documentazione comprovante il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario. L’art. 180 del codice di giustizia contabile non introduce un’ipotesi di nullità sanabile, bensì una decadenza evitabile solo con il compimento dell’attività processuale prescritta. La costituzione in giudizio della controparte e lo svolgimento di difese nel merito non sanano l’omissione del deposito probatorio, con conseguente inammissibilità dell’appello.
Il Fatto
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana conveniva in giudizio la ricorrente per il pagamento di poco più di ventitremila euro, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di danno erariale. Secondo l’atto di citazione, l’incarico dirigenziale di responsabile dell’IPAS giuridico ambientale presso l’agenzia regionale per l’ambiente sarebbe stato conseguito attraverso dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti, in particolare sull’esperienza professionale quinquennale maturata nel settore ambientale presso uno studio legale.
La Sezione giurisdizionale di primo grado, con sentenza n. 147 del 2024, accoglieva integralmente la domanda e ravvisava un illecito perpetrato con dolo, escludendo l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. e il potere riduttivo. La condannata proponeva appello, chiedendo la riforma integrale e, in subordine, la riduzione della condanna. L’Ufficio di procura generale eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 180 del codice di giustizia contabile e, nel merito, ne chiedeva il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola assorbente di ogni altra questione. Il dato rilevato è processuale: l’atto di appello è stato depositato in segreteria il 10 giugno 2024, quindi prima della notificazione avvenuta il 13 giugno 2024, e nei trenta giorni successivi alla notifica non è stata depositata la documentazione comprovante l’avvenuta notificazione alla Procura.
Il collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 180 del codice di giustizia contabile. Il primo comma impone il deposito dell’impugnazione in segreteria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall’ultima notifica, insieme alla copia della sentenza impugnata e alla prova della notificazione. Il secondo comma consente all’appellante di depositare l’impugnazione anche nel momento in cui la notificazione si perfeziona nei suoi confronti, ma in questo caso egli deve depositare, a pena di inammissibilità, la documentazione che comprova il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
Nel caso concreto l’appellante non ha mai depositato la prova dell’avvenuta notifica del gravame alla Procura. Questa omissione, osserva la Corte, determina l’inammissibilità dell’atto di appello. Il percorso argomentativo valorizza la natura della norma: non si tratta di una nullità, ma di una decadenza, superabile esclusivamente con il compimento tempestivo dell’attività processuale prevista.
Il collegio respinge l’obiezione difensiva secondo cui lo scopo sarebbe stato comunque raggiunto, essendosi l’Ufficio di procura costituito in giudizio con ampie argomentazioni di merito. La costituzione della controparte non sana l’omissione, perché il legislatore ha collegato alla condotta omessa una decadenza e non una nullità. Assorbita ogni altra questione, le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante, liquidate in favore dello Stato.
Nota della Redazione
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