Redditometro e spese per incrementi patrimoniali: prova contraria del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 16341 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche, la determinazione fondata sugli indici di capacità contributiva, tra cui le spese per incrementi patrimoniali, integra una presunzione legale relativa che dispensa l’Amministrazione da ogni ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice e inverte l’onere probatorio a carico del contribuente. Questi è tenuto a dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore, ovvero che la spesa è stata sostenuta con redditi esenti, già tassati o non imponibili. Nel nostro ordinamento non è configurabile un divieto di presunzioni di secondo grado o a catena, poiché il fatto noto accertato mediante presunzioni gravi, precise e concordanti può legittimamente costituire la premessa di un’ulteriore inferenza. La prova della natura simulata del negozio grava sul contribuente, cui spetta dimostrare che il pagamento del prezzo non è avvenuto.

Il Fatto

Il contribuente riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno d’imposta 2011. L’ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, rettificando il reddito dichiarato e accertando un maggior reddito pari ai tre quinti della spesa complessiva sostenuta per l’acquisto di quote sociali, assunta quale indice di capacità contributiva. I residui due quinti erano già stati accertati con gli avvisi relativi ai periodi d’imposta 2007 e 2008, e pertanto venivano scomputati.

Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Torino, che rigettava il ricorso. Proponeva appello, respinto dalla C.t.r. del Piemonte con condanna alle spese. Avverso tale decisione ricorreva per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile oltre che infondato. La censura, osserva la Corte, si risolve nella sollecitazione a una nuova valutazione delle risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere fatti, vicende processuali e apprezzamenti del giudice di appello.

Nel merito, la Corte ricostruisce la disciplina del redditometro. La determinazione sintetica basata sugli indici previsti dai decreti ministeriali dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova sull’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. L’art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis, contempla al quinto comma le spese per incrementi patrimoniali, cioè quelle sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio. Il sesto comma fa salva la prova contraria.

La Corte qualifica la disciplina come presunzione legale relativa: una volta accertata l’effettività degli elementi indicatori esposti dall’ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può valutare soltanto la prova della provenienza non reddituale delle somme. Il contribuente deve provare, con idonea documentazione, che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Con riguardo al negozio simulato, la Corte richiama il principio per cui la presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare che il dato di fatto su cui essa si fonda non corrisponde alla realtà e, in particolare, che il pagamento del prezzo non è avvenuto. Nella specie la C.t.r. ha analiticamente motivato sull’inidoneità della prova contraria offerta.

Quanto al dedotto divieto di doppia presunzione, la Corte ne afferma l’inesistenza nell’ordinamento: il fatto noto accertato in base a una o più presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, può legittimamente costituire la premessa di un’ulteriore inferenza presuntiva.

Il secondo motivo è infondato. Il quarto motivo è pure infondato: in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’obbligo di motivazione dell’atto di contestazione opera soltanto quando la sanzione sia irrogata con atto separato, venendo altrimenti assolto per relationem se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali. Il ricorso è rigettato, con condanna del contribuente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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