Il procuratore che si difende da sé impugna le spese come parte (Cass. civ. Sez. II n. 2650 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avvocato che si avvale della facoltà di difesa personale ex art. 86, cod. proc. civ. non perde la qualità di parte processuale e, in quanto tale, è legittimato a impugnare il capo della sentenza concernente le spese di lite, senza che rilevi la sua eventuale dichiarazione di anticipatario. Il procuratore antistatario, a favore del quale siano state distratte le spese, non assume nel successivo giudizio di impugnazione la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione. La difesa personale non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e non esclude che il giudice debba liquidare in favore del difensore, secondo le regole della soccombenza e le tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabiliti per la prestazione resa.

Il Fatto

Un avvocato, assumendo di agire quale procuratore di se stesso ex art. 86, cod. proc. civ., proponeva opposizione alla sanzione amministrativa irrogatagli per una violazione del codice della strada accertata dalla polizia municipale di un Comune. Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e condannava il Comune alle spese, liquidandole “al procuratore dell’istante dichiaratosi antistatario”.

L’avvocato impugnava la sentenza lamentando che le spese erano state liquidate in misura inferiore ai valori minimi tariffari. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’appello per difetto di legittimazione attiva del procuratore antistatario, cui sarebbe preclusa l’impugnazione in proprio della pronuncia sulle spese. Proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censurava la sentenza d’appello per non avere colto che il ricorrente stava in giudizio personalmente ex art. 86, cod. proc. civ. e impugnava dunque il capo sulle spese nella qualità di parte processuale, non di procuratore distrattario. La Corte lo ha ritenuto fondato, assorbendo il secondo motivo.

Richiamando il costante orientamento di legittimità (Sez. 6-2, Ordinanza n. 4698 del 18.02.2019; Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 30.01.2008; Sez. 1, Sentenza n. 12680 del 09.07.2004; Sez. 3, Sentenza n. 691 del 24.01.1994), il Collegio ha ribadito che l’uso della facoltà di difesa personale non incide sulla natura professionale dell’attività svolta. Ne consegue che il giudice deve liquidare in favore del difensore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari per la prestazione resa.

La Corte non ha negato il principio opposto, invocato dalla sentenza impugnata: il procuratore antistatario non assume, nel successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla concessione della distrazione (Sez. 2, Sentenza n. 8428 del 27.04.2016; Sez. L, Sentenza n. 4975 del 28.04.1993).

Nel caso concreto, però, il ricorrente era legittimato a impugnare il capo sulle spese non già per essersi dichiarato anticipatario — veste in cui non sarebbe stato legittimato — ma in qualità di parte processuale. Irrilevante, a tal fine, che egli si difendesse da sé ex art. 86, cod. proc. civ.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza è stata cassata con rinvio al Tribunale, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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