Redditometro, nuovo modello inapplicabile agli anni pregressi (Cass. civ. Sez. V n. 32863 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il nuovo modello di redditometro introdotto dall’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e dal D.M. 20.12.2012 trova applicazione esclusivamente a decorrere dall’anno di imposta 2009, come testualmente previsto dalla disposizione richiamata. Esso non può essere utilizzato per valutare sinteticamente il reddito di anni di imposta precedenti, né può essere opposto, in termini di presunzione semplice, agli accertamenti sintetici degli anni anteriori, disciplinati dal previgente art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973. In tale vigenza resta legittima la ripartizione a ritroso degli incrementi patrimoniali nel quinquennio precedente. Quanto agli oneri probatori, il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di redditi esenti, ma deve provare la durata e il possesso degli stessi, fornendo elementi sintomatici dell’utilizzo delle somme per giustificare il tenore di vita. Nel giudizio tributario, infine, l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza di contraddittorio endoprocedimentale non è rilevabile d’ufficio e la sua deduzione per la prima volta in appello integra domanda nuova, preclusa dall’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La contribuente impugnava tre avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato un maggior reddito a fini Irpef e relative addizionali per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008, sulla base degli indici di capacità reddituale e delle spese per incrementi patrimoniali, secondo il metodo del redditometro. La Commissione tributaria provinciale di Trieste accoglieva parzialmente il ricorso.
La Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame dell’Ufficio e confermava la legittimità degli avvisi. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, cui l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’omessa pronuncia sui redditi esenti da polizze assicurative. Il motivo è inammissibile: dalla sentenza impugnata non risulta che il giudice di prime cure abbia accolto il ricorso sul punto, essendo l’accoglimento parziale dipeso dall’applicazione retroattiva del nuovo redditometro. La Corte ricorda che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto, superata dalla soluzione di altra questione incompatibile, secondo il principio di Cass. n. 25710/2024.
Quanto al computo degli incrementi patrimoniali di anni successivi, il motivo è infondato. Con riferimento agli accertamenti sintetici per gli anni anteriori al 2009, questa Corte ha affermato la legittimità della ripartizione a ritroso nel quinquennio precedente, secondo la previgente versione dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, restando la novella del D.L. n. 78/2010 applicabile ai soli accertamenti relativi al 2009 e successivi (Cass. n. 26916/2022; Cass. n. 4818/2022; Cass. n. 27433/2021).
Nel terzo motivo la Corte affronta il cuore della questione. Il nuovo modello di redditometro, di cui all’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78/2010 e al D.M. 20.12.2012, trova applicazione solo a decorrere dall’anno di imposta 2009 e non può essere utilizzato per valutare sinteticamente il reddito di anni precedenti (Cass. n. 18030/2024; Cass. n. 4822/2024; Cass. n. 12153/2023). Il motivo è quindi infondato.
La censura sulle donazioni da parenti e amici è inammissibile, perché non si confronta con l’argomentazione della C.T.R. secondo cui la contribuente non aveva provato l’effettiva provenienza delle somme, statuizione passata in giudicato. Nel merito, la Corte ribadisce che il contribuente non può limitarsi a dimostrare l’esistenza di redditi esenti, ma deve provare la durata e il possesso degli stessi, fornendo elementi sintomatici dell’utilizzo per giustificare il tenore di vita, e non il semplice transito nel conto corrente (Cass. n. 1394/2024).
Infine, sull’eccepita carenza di contraddittorio endoprocedimentale, la questione non è rilevabile d’ufficio e richiede un apposito motivo di impugnazione nel ricorso introduttivo, essendo il contenzioso tributario delimitato dalla causa petendi ivi dedotta, con preclusione ex art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 (Cass. n. 14165/2021; Cass. n. 31605/2019; Cass. n. 19616/2018). Ne deriva l’inammissibilità della domanda nuova in appello. Il ricorso è conclusivamente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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