Divieto di reformatio in peius e aumento per aggravante in appello (Cass. pen. Sez. II n. 29387 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di divieto di reformatio in peius, l’appello proposto dal solo imputato preclude al giudice di secondo grado non solo di aggravare l’entità complessiva della pena, ma anche di modificare in senso peggiorativo ogni elemento autonomo che concorre alla sua determinazione. Il giudice di appello, pertanto, non può quantificare l’aumento di pena per una circostanza aggravante in misura superiore a quella stabilita dal giudice di primo grado, neppure quando tale misura sia stata determinata da un errore di calcolo in favore dell’imputato. La violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. non impone necessariamente l’annullamento con rinvio, ben potendo la Corte di cassazione emendare direttamente l’errore ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen..
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo sull’impugnazione dell’imputato, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, aveva ridotto la pena per i reati di estorsione, aggravati dal metodo mafioso e dalla continuazione, applicando un aumento per l’art. 416-bis.1 cod. pen. quantificato in anni uno, mesi otto ed euro mille. Il Tribunale aveva invece determinato lo stesso aumento in anni uno ed euro mille, partendo però da una pena base più alta.
Il ricorrente ha censurato, fra l’altro, la violazione del divieto di reformatio in peius, essendo stato applicato in appello, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero, un aumento per l’aggravante più grave di quello inflitto in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte affronta la questione del perimetro del divieto di reformatio in peius in caso di appello del solo imputato. Richiamando le Sezioni Unite n. 40910 del 2005 e la Sez. II n. 17585 del 2023, il Collegio ribadisce che il divieto non riguarda soltanto l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione.
Ne deriva che il giudice di appello, pur riducendo la pena base, non può applicare per la residua aggravante un aumento superiore a quello stabilito dal primo giudice. Nel caso concreto la Corte territoriale, emendando l’errore di calcolo del Tribunale, aveva finito per applicare un aumento più severo, incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 597 cod. proc. pen.
Il Collegio esclude, tuttavia, che tale violazione imponga l’annullamento con rinvio. Sussistono infatti i presupposti per l’emenda diretta ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., poiché l’annullamento con rinvio non consentirebbe al giudice rescissorio di quantificare l’aumento in misura inferiore a quella già frutto di un errore favorevole all’imputato.
La Corte procede quindi a sostituire l’aumento illegittimo con quello stabilito in primo grado, rideterminando il trattamento sanzionatorio complessivo. Gli ulteriori motivi — dalla rinnovazione istruttoria alla qualificazione dei fatti come estorsione, all’aggravante del metodo mafioso, al diniego delle attenuanti generiche — sono rigettati in quanto generici e versati in fatto.
Nota della Redazione
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