Ricorso in cassazione del difensore non cassazionista è inammissibile (Cass. pen. Sez. VII n. 23974 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione sottoscritto da difensore non iscritto all’albo speciale è inammissibile, a norma dell’art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103. La conversione o qualificazione giuridica dell’impugnazione ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non sana il difetto originario di legittimazione del difensore. La conversione opera su criteri oggettivi e presuppone la presenza dei requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito, così da impedire l’elusione della norma sull’abilitazione. Il principio di conservazione degli atti e il favor impugnationis non giustificano lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto un reclamo avverso l’ordinanza del Trib. Sorveglianza di Bari del 12/02/2026. Il reclamo era stato qualificato come ricorso per cassazione dalla Corte di appello. Investita del gravame, la Sez. VII ha rilevato che l’atto risultava sottoscritto da un difensore non legittimato, perché non iscritto all’albo speciale dei difensori abilitati dinanzi alla Corte di cassazione, circostanza accertata dalla cancelleria.
La Motivazione della Corte
La questione riguarda il difetto di legittimazione del difensore e il rapporto tra la conversione dell’atto di impugnazione e i requisiti soggettivi richiesti per il ricorso in cassazione. La Corte richiama l’art. 613 cod. proc. pen., che impone la sottoscrizione del ricorso, delle memorie e dei motivi nuovi da parte di difensori iscritti nell’albo speciale, a pena di inammissibilità.
Il Collegio ricorda che la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che «è inammissibile il ricorso per cassazione, così riqualificato dal giudice di merito l’appello proposto dal difensore, ove questi non risulti iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. IV n. 35830 del 27/06/2013).
La Corte precisa poi che la conversione dell’originario reclamo, qualificato come ricorso dalla Corte di appello, non preclude il rilievo del difetto di legittimazione. Non sono ipotizzabili sanatorie postume dell’originaria inammissibilità del gravame. L’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. non opera quando manca un requisito soggettivo del difensore, perché la conversione presuppone i requisiti formali e sostanziali dell’atto convertito.
La conversione si fonda su criteri oggettivi e costituisce espressione del principio di conservazione degli atti. Essa risponde a un favor impugnationis che, secondo consolidato indirizzo ermeneutico, non può comportare lo stravolgimento dei requisiti di forma e di sostanza di ciascun mezzo di gravame (Sez. VI n. 42385 del 17/09/2019). Ammettere il contrario consentirebbe l’elusione dell’art. 613 cod. proc. pen..
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali. In mancanza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte applica il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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