Reintegrazione e termine di trenta giorni per la ripresa del servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17665 del 26.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che ottempera all’ordine di reintegrazione non ha l’obbligo di fissare al lavoratore il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito per la ripresa del servizio e può indicare anche una data anteriore. L’effetto risolutorio di diritto del rapporto, previsto dall’art. 18 legge n. 300/1970, si produce comunque allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva né abbia ripreso servizio, rimanendo la retribuzione dovuta sino a tale termine. Non è prevista la nullità del termine inferiore a trenta giorni eventualmente fissato dal datore, perché la norma tutela sia lo spatium deliberandi del lavoratore sia l’esigenza datoriale di evitare situazioni di prolungata incertezza.

Il Fatto

La società datrice, dopo un ordine giudiziale di reintegrazione in servizio per illegittimità di un licenziamento collettivo, comunicava al lavoratore la reintegrazione e ne disponeva il trasferimento presso altra sede, con ripresa del servizio fissata a una data determinata. Il lavoratore eccepiva l’inadempimento datoriale per illegittimità del trasferimento, ma la questione era rigettata in sede cautelare. Non riprendeva poi servizio e la società, decorso il termine, contestava l’assenza ingiustificata e intimava il licenziamento.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione all’ordinanza emessa nel rito sommario, e la Corte d’Appello aveva confermato il rigetto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo la falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 300/1970, vizi di motivazione sul trasferimento e sull’inadempimento datoriale, oltre a censure sull’eccezione di inadempimento e sulla qualificazione della reintegra con trasferimento.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, che investe il termine di trenta giorni per la ripresa del servizio. Il ricorrente sosteneva la possibilità di opzione fino a una data successiva, calcolata dal ricevimento della comunicazione aziendale. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, da ultimo Cass. n. 3264/2023, secondo cui il datore non ha l’obbligo di fissare il termine di trenta giorni dal ricevimento dell’invito e può indicare una data anteriore.

Il punto decisivo è che l’effetto risolutorio di diritto resta ancorato allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento dell’invito, ove il lavoratore non abbia esercitato il diritto di opzione né ripreso servizio. Ne deriva che il rapporto si risolve solo a quella scadenza, e fino ad allora la retribuzione resta dovuta, pur in mancanza della prestazione lavorativa.

La Corte esclude poi che il termine inferiore a trenta giorni fissato dal datore sia affetto da nullità. La norma persegue un duplice interesse: da un lato quello del lavoratore illegittimamente licenziato a disporre di un congruo spatium deliberandi; dall’altro quello datoriale a evitare situazioni di prolungata incertezza o di stallo.

Quanto al secondo, terzo e quarto motivo, la Corte li dichiara inammissibili per la ricorrenza della cd. doppia conforme, ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.c.: quando la pronuncia d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, il ricorso per cassazione è proponibile solo per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4). L’ipotesi ricorre anche quando le statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori, come avvenuto nel caso in esame (v. Cass. n. 29715/2018, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 26934/2023).

Il quinto motivo è infondato quanto alla violazione di legge. La Corte ribadisce che l’ottemperanza all’ordine di riammissione implica il ripristino della posizione del dipendente nel luogo e nelle mansioni originarie, salvo che il datore disponga il trasferimento ad altra unità produttiva per sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, delle quali ha l’onere di provare la sussistenza ove contestate (v. Cass. n. 23595/2018, n. 11180/2019). La valutazione in concreto di tali ragioni, ritenute sussistenti, non è rivedibile in cassazione in presenza di doppia conforme. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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