Risoluzione consensuale del contratto a progetto richiede la forma scritta ad substantiam (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23785 del 23.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d.lgs. n. 276/2003, è riconducibile ai negozi per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, ancorché l’indicazione del progetto sia prescritta a fini probatori. Ne consegue che la risoluzione consensuale, la novazione o la sostituzione del contratto a progetto con altra tipologia contrattuale soggiacciono alla stessa forma scritta richiesta per il contratto originario. La mancanza di atto scritto impedisce di ritenere estinto il rapporto e il credito del collaboratore. La questione dell’eventuale inadempimento resta distinta e segue il riparto dell’onere della prova.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Firenze un decreto ingiuntivo per il pagamento di un compenso maturato nell’ambito di un contratto a progetto concluso con una società e proseguito, con proroghe, fino alle dimissioni.

La società si era opposta deducendo la risoluzione anticipata del rapporto per accordo verbale. Il Tribunale respingeva l’opposizione, rilevando la prova scritta della prosecuzione della collaborazione. La Corte d’Appello di Firenze, in accoglimento del gravame, revocava il decreto e condannava l’appellato alla restituzione della somma, ritenendo il contratto trasformato in un contratto atipico di procacciamento. Il collaboratore propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Investita del ricorso, la Corte esamina con priorità logico-giuridica il secondo motivo, relativo alla violazione delle norme sul contratto a progetto. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza (Cass. n. 7716/2016, n. 5418/2019) e ricostruisce la disciplina degli artt. 61-69 d.lgs. n. 276/2003, evidenziando la funzione di argine all’abuso della collaborazione coordinata e continuativa.

Il passaggio centrale riguarda la forma scritta. La Corte afferma che tale requisito è consustanziale alla tipologia contrattuale e che il contratto a progetto rientra tra i negozi per i quali la forma scritta è richiesta ad substantiam. Il corollario è che anche la risoluzione consensuale, la novazione o la sostituzione con altra tipologia contrattuale devono rivestire la medesima forma.

La Corte distingue poi la questione dell’estinzione del rapporto da quella dell’inadempimento, che resta soggetta al riparto dell’onere della prova chiarito da Cass. S.U. n. 13533/2001. Su questo terreno opera la regola generale della giurisprudenza richiamata (Cass. n. 18875/2024).

La Corte di merito si è discostata da tali principi affermando la non necessità della forma scritta per la risoluzione o novazione del contratto stipulato in forma scritta. Il secondo motivo è quindi accolto; il quinto, relativo alla conversione in rapporto subordinato, è dichiarato inammissibile perché introduce una questione nuova, non trattata nei gradi di merito. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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