Concessioni scommesse ippiche, controversia risarcitoria devoluta al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 9200 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concessioni per l’esercizio di scommesse ippiche, la controversia introdotta dal concessionario per ottenere la condanna della P.A. concedente al risarcimento del danno derivato dal sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche poste a base della convenzione, nonché dalla mancata attivazione di sistemi di accettazione delle giocate, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia verte sulla fase di attuazione del rapporto concessorio, venendo in rilievo profili attinenti, non già all’esercizio di poteri autoritativi incidenti sul momento funzionale del rapporto, ma all’accertamento dell’inadempimento agli obblighi sostanzianti un rapporto convenzionale a carattere paritetico. Ne consegue la compromettibilità in arbitri della controversia e la nullità del lodo non può essere affermata per difetto del requisito della libera disponibilità.
Il Fatto
Una società già concessionaria per la raccolta delle scommesse ippiche aveva promosso un giudizio arbitrale per ottenere la condanna della P.A. concedente a tenerla indenne dai danni sofferti per l’espansione delle scommesse clandestine, per l’ingresso sul mercato di operatori stranieri e per la mancata attivazione di alcune modalità di raccolta delle giocate.
Gli arbitri avevano accolto la domanda. La Corte d’appello di Roma, su impugnazione della parte pubblica, ha dichiarato la nullità del lodo: la controversia, involgendo l’esercizio di poteri autoritativi, era attratta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e si sottraeva all’area della libera compromettibilità, con conseguente nullità ai sensi dell’art. 829, comma 4, n. 2, cod. proc. civ. per violazione delle regole di diritto. La società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha ritenuto di poter decidere il giudizio applicando il principio della ragione più liquida: in ossequio agli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere definita sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza esaminare previamente le altre, in vista di esigenze di economia processuale e di celerità. Il profilo dell’evidenza sostituisce così l’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 cod. proc. civ.
Su questa base la Corte ha esaminato il terzo motivo, con il quale si deduceva l’illegittimità della sentenza per aver ravvisato la giurisdizione del giudice amministrativo anziché quella del giudice ordinario. La questione, già affrontata dalle Sezioni Unite, risultava scrutinabile dalla sezione in forza della riserva prevista dall’art. 374, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Il motivo è stato giudicato fondato. La Corte ha richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 23418 del 2020, secondo cui la controversia risarcitoria del concessionario, per il venir meno di fatto della riserva esclusiva pubblica e per la mancata attivazione di sistemi di accettazione delle scommesse a quota fissa e per via telefonica e telematica, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La controversia incide sulla fase di attuazione del rapporto concessorio e involge profili di inadempimento a obbligazioni di un rapporto convenzionale a carattere paritetico, non l’esercizio di poteri autoritativi sul momento funzionale del rapporto. Da ciò la compromettibilità in arbitrato rituale. Il medesimo principio è stato richiamato dalla Sez. I n. 3353 del 2023.
Poiché la controversia ha a oggetto diritti soggettivi azionabili davanti al giudice ordinario ed è perciò compromettibile in arbitri, la Corte ha disposto la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.