Relazione attestatore concordato, giudice rinvio verifica congruità e logicità (Cass. civ. Sez. I n. 21988 del 05.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo demandato al giudice del rinvio sulla relazione del professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, legge fallimentare investe la congruità e la logicità della motivazione e il collegamento effettivo tra i dati riscontrati e il giudizio espresso. Integra il vizio di inadeguatezza della relazione la condotta dell’attestatore che si limiti a condividere acriticamente i valori di stima dei tecnici di fiducia della proponente, dichiarando di non possedere cognizioni tecniche per pervenire a valutazioni dissimili, senza autonoma verifica dei criteri seguiti. Una simile relazione non assicura ai creditori un’informazione corretta e completa, necessaria per il consapevole esercizio del voto, e ne mina la regolarità della procedura. Non sussiste violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. quando il giudice del rinvio si attenga al principio di diritto enunciato dal provvedimento rescindente.

Il Fatto

Una società a responsabilità limitata in liquidazione proponeva domanda di concordato preventivo. Il tribunale la riteneva inammissibile per l’inattendibilità dell’attestazione del professionista, tale da impedire una corretta informazione del ceto creditorio, e dichiarava il fallimento. La corte d’appello, in accoglimento del reclamo ex art. 18 legge fallimentare, revocava la sentenza dichiarativa, ritenendo che il primo giudice avesse compiuto una valutazione critica dei dati informativi esorbitante dai limiti di sindacabilità del piano.

La Cassazione, con una precedente ordinanza, accoglieva il ricorso del fallimento e annullava con rinvio, rilevando che il tribunale aveva accertato l’assoluta carenza della relazione quanto alla stima degli immobili. Riassunto il giudizio, la corte capitolina rigettava il reclamo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione avverso la sentenza del giudice del rinvio.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo compendiava più censure: la violazione degli artt. 160, 161 e 162 legge fallimentare, per avere il giudice del rinvio reputato inadeguata la relazione benché l’attestatore avesse condiviso le perizie giurate dei tecnici incaricati; la violazione dell’art. 384 cod. proc. civ., per non essersi la corte attenuta al principio di diritto del provvedimento rescindente; e l’omesso esame di un fatto decisivo.

La Corte richiama l’ambito del rinvio. Al giudice era demandato esclusivamente il compito di controllare la corretta predisposizione della relazione in termini di congruità e logicità della motivazione e di collegamento effettivo tra i dati riscontrati e il conseguente giudizio. In particolare, doveva accertare se l’attestatore si fosse o meno appiattito acriticamente sui valori della perizia giurata, senza svolgere una propria verifica sulla loro correttezza e veridicità.

Secondo la Corte, la corte distrettuale ha assolto a tale compito. Ha evidenziato che il professionista, nella parte dedicata alla valutazione degli immobili, si era dapprima limitato a qualificare equilibrata la relazione del consulente e a farne proprie le conclusioni, poi aveva dichiarato di non avere cognizioni tecniche per giungere a valori dissimili da quelli espressi. Si tratta di mere prese d’atto delle altrui conclusioni, non avvalorate da autonoma verifica e reputate corrette senza alcun vaglio critico.

Nessuna violazione dell’art. 384 cod. proc. civ. può dunque predicarsi, né ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo. La corte del merito, nel rilevare che il professionista aveva dichiarato di non essere in grado di operare proprie valutazioni, ha sostanzialmente accertato che questi non aveva effettuato alcun riscontro e ha escluso che il collegamento tra attestazione e dati oggettivi fosse stato compiuto. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. richiesta dal fallimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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