Eccezione di inadempimento del revisore opponibile anche dopo il fallimento (Cass. civ. Sez. I n. 27361 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il curatore fallimentare può opporre al revisore legale dei conti l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., per negare il pagamento delle prestazioni non eseguite o non eseguite a regola d’arte, anche quando il contratto si sia sciolto per effetto del fallimento. Lo scioglimento opera ex nunc e non impedisce di far valere l’inadempimento maturato anteriormente alla dichiarazione di fallimento. L’eccezione non ha funzione dilatoria né mira a conservare il contratto, ma a paralizzare la pretesa creditoria per la parte non correttamente eseguita. Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore che agisce è onerato della prova dell’esattezza dell’adempimento, secondo il riparto ordinario degli oneri probatori.

Il Fatto

Una società di revisione contabile aveva insinuato al passivo di una società in amministrazione straordinaria un credito di complessivi 74.310,20 euro, a titolo di compenso per l’attività di revisione legale dei bilanci 2013 e 2014 e per prestazioni professionali accessorie, invocando il privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. e, in parte, la prededuzione ex art. 111 l. fall.

Il giudice delegato aveva escluso il credito. Il Tribunale di Verona, decidendo sull’opposizione, aveva accolto solo parzialmente l’impugnazione, ammettendo la società al passivo in chirografo per 53.220,20 euro e confermando nel resto l’esclusione. Il Tribunale aveva ritenuto che l’eccezione di inadempimento sollevata dagli organi della procedura fosse sufficientemente specifica e che incombesse sulla società di revisione la prova dell’esatto adempimento. Avverso il decreto la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente denunciava la nullità del decreto per ultrapetizione, per avere il Tribunale valorizzato fatti di inadempimento non tempestivamente allegati e autonomamente sviluppati dal CTU. La Corte rigetta. Ricorda che, in presenza di un error in procedendo, il giudice di legittimità è anche giudice del fatto, ma solo se il motivo è ammissibile e rispetta l’autosufficienza del ricorso. La ricorrente non aveva descritto in modo determinato il contenuto dell’eccezione avversaria né quello integrale della consulenza, limitandosi a un fugace richiamo topografico alla comparsa.

Il Collegio osserva come il provvedimento impugnato avesse già spiegato che i fatti costitutivi principali erano stati dedotti tempestivamente e che le ulteriori argomentazioni del CTU integravano al più fatti secondari, apprezzabili in sede di consulenza tecnica senza rilievi di parte, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022. L’eccezione di inadempimento era, del resto, formulata ad ampio spettro, coinvolgendo l’intera esecuzione delle prestazioni.

Con il secondo motivo la ricorrente sosteneva l’infondatezza dell’eccezione, perché una volta sciolto il contratto per il fallimento non vi sarebbe spazio per l’art. 1460 cod. civ. La Corte reputa la questione mal posta. Richiamando la Sez. I n. 23810 del 2015, afferma che, pur sciogliendosi il contratto per il fallimento, ciascuna parte e il curatore possono sempre rifiutare il pagamento delle opere e dei servizi non eseguiti o non eseguiti a regola d’arte. Lo scioglimento ha efficacia ex nunc e non preclude la pretesa al pagamento delle prestazioni regolarmente erogate, cui si può opporre l’inadempimento già maturato. La finalità dell’eccezione non è conservare il contratto, ma negare il pagamento di quanto non sia stato eseguito correttamente.

Con il terzo motivo si deduceva la violazione dell’art. 1460 cod. civ. e dell’art. 14 d.lgs. n. 39/2010, per avere il Tribunale qualificato come inadempimenti fatti che tali non erano e per non averne indagato la gravità. La Corte dichiara il motivo inammissibile: sotto l’apparente vizio di violazione di legge la ricorrente chiede un nuovo scrutinio della quaestio facti, estraneo al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con attestazione dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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