Remissione di querela e annullamento senza rinvio in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 8672 del 03.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la sopravvenuta remissione di querela, ritualmente accettata, determina l’estinzione del reato e impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a, cod. proc. pen. Il giudice di cassazione non può però pronunciare sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste quando dagli atti non emerge la prova evidente dell’innocenza né l’incontrovertibile insussistenza del fatto. In tal caso l’annullamento opera per il solo profilo estintivo e le spese del procedimento restano a carico dei querelati, secondo l’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 18 gennaio 2024, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Udine del 5 ottobre 2021, ha dichiarato non doversi procedere per remissione di querela in ordine a un reato di furto aggravato e ha rideterminato la pena per un ulteriore delitto della stessa natura.

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la carenza di motivazione in ordine alla intervenuta remissione di querela. Il difensore ha poi depositato memoria insistendo per la declaratoria di estinzione del reato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la fattispecie per cui si procede è procedibile a querela. Assume quindi rilievo decisivo la circostanza che la persona offesa abbia rimesso la querela in data successiva alla sentenza di appello, con contestuale accettazione da parte del difensore dei prevenuti munito di procura speciale.

Da ciò deriva l’estinzione del reato e il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo necessaria alcuna nuova valutazione nel merito dell’imputazione.

La Corte ha però verificato preliminarmente la possibilità di una pronuncia assolutoria più favorevole. Ha escluso che dalla decisione impugnata emergessero elementi idonei a far sorgere la prova evidente dell’innocenza degli imputati ovvero l’incontrovertibile insussistenza del fatto.

L’annullamento è stato pertanto limitato al profilo estintivo, con spese del procedimento poste a carico dei querelati in applicazione dell’art. 340, comma 4, cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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