Cessione di stupefacenti consumata e attenuante del danno tenue (Cass. pen. Sez. 7 n. 13827 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cessione di sostanze stupefacenti, il reato si perfeziona con il consenso delle parti sull’oggetto del negozio, non occorrendo l’effettiva consegna della sostanza. La mancata disponibilità materiale della droga al momento dell’accordo non configura un’ipotesi di reato impossibile ex art. 49, secondo comma, cod. pen., se il cedente è in grado di procurarsela in breve tempo. La qualificazione del fatto come lieve entità ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non determina automaticamente il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., che esige l’accertamento della speciale tenuità sia del lucro sia dell’evento dannoso o pericoloso.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale della stessa sede nei confronti dell’imputato, giudicato con rito abbreviato, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla cessione di una dose di cocaina. La pena era stata determinata in mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. L’imputato, a mezzo del difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la configurabilità del tentativo in luogo del reato consumato, il mancato confronto con le dichiarazioni dell’acquirente, l’omesso riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e l’erroneità del trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nella settima sezione, ha valutato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la consumazione del reato e l’apprezzamento della prova. Ha riaffermato il principio, fatto proprio dalla prevalente giurisprudenza, secondo cui la cessione di sostanza stupefacente si perfeziona con il solo accordo sull’oggetto, e non richiede l’effettiva traditio della droga. La consegna materiale costituisce solo la conseguenza dell’intervenuto consenso, e la mancata disponibilità del quantitativo al momento dell’accordo non integra l’ipotesi del reato impossibile quando il cedente possa procurarselo in breve tempo. La Corte ha quindi ritenuto manifestamente infondate le doglianze del ricorrente, poiché la motivazione della sentenza impugnata risultava immune da vizi logici e giuridici, avendo i giudici di merito ricostruito la vicenda sulla base del riscontro offerto dalle dichiarazioni dell’acquirente.
In ordine al terzo motivo, la Corte ha escluso che la qualificazione del fatto come lieve entità comporti in via automatica il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., essendo necessario verificare che risultino di speciale tenuità sia il lucro perseguito o conseguito, sia la gravità dell’evento dannoso o pericoloso. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva correttamente negato l’attenuante, valorizzando la caratura criminale dell’imputato, gravato da precedenti penali, che non consentiva di attenuare ulteriormente la gravità del fatto. La Corte ha infine ritenuto infondato anche il quarto motivo, relativo alla misura della pena, poiché il trattamento sanzionatorio, fissato nel minimo edittale, era assistito da motivazione adeguata e insindacabile in sede di legittimità.
All’esito del vaglio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 49 c.p. – Reato supposto erroneamente e reato impossibile
- Art. 62 c.p. – Circostanze attenuanti comuni