Rendiconti di contabilità speciale non discaricabili per gravi carenze documentali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 312 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui rendiconti dei funzionari delegati titolari di contabilità speciali non si esaurisce nella verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi, ma si esercita su parametri di regolarità contabile e finanziaria, con piena facoltà per la Sezione regionale di richiedere la documentazione necessaria. La mancata presentazione del rendiconto nel termine e il mancato superamento dei rilievi dell’organo di controllo impediscono il discarico, con restituzione degli atti al funzionario responsabile e informazione dell’amministrazione che ha disposto l’apertura di credito. Restano irrilevanti le giustificazioni generiche, se non accompagnate dalla documentazione giustificativa prevista dall’art. 333 del r.d. n. 827 del 1924.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo è investita della verifica dei rendiconti del Segretariato regionale per l’Abruzzo del Ministero della cultura, riferiti alla contabilità speciale n. 3294 per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, nonché ai fondi “a sistema” e “fuori sistema” dell’esercizio 2019 e ai rapporti con la contabilità speciale n. 2909. La Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila segnala la mancata trasmissione dei rendiconti e la persistenza di diffuse carenze documentali.
Dopo una lunga fase istruttoria e più deliberazioni interlocutorie, la Sezione ha convocato le parti in adunanza pubblica per il 6 novembre 2024. Il funzionario delegato ha depositato memorie e documentazione integrativa, contestando in parte i rilievi, mentre l’organo di controllo ha ribadito la carenza dei giustificativi e l’impossibilità di procedere al discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 14 del d.lgs. n. 123 del 2011, che impone la presentazione dei rendiconti entro il venticinquesimo giorno dalla chiusura dell’esercizio. Il comma 6 stabilisce che, se il funzionario non fornisce riscontro o le controdeduzioni non superano i rilievi, i rendiconti non sono discaricati e vengono restituiti al responsabile. Il comma 7 prevede la diffida e, in caso di inerzia, la predisposizione d’ufficio con oneri a carico dell’inadempiente.
La Sezione richiama l’art. 2, comma 2-octies, del d.l. n. 225/2010 e la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 4/SSRRCO/QMIG/14, che ha qualificato il controllo come verifica di regolarità contabile e finanziaria, funzionale alla trasmissione dei rendiconti completi. L’organo di controllo deve essere posto in condizione di esaminare la documentazione giustificativa, non i soli frontespizi.
Quanto alla contabilità speciale n. 2909, la Corte rileva la non puntuale gestione degli atti contabili e la carenza della quasi totalità della documentazione. Non emerge un quadro certo dei movimenti: la RTS ribadisce l’impossibilità di discaricare i rendiconti, ricordando che i rilievi sono stati a lungo sottovalutati. Assume rilievo il giroconto di somme verso la c.s. 3294, privo della documentazione autorizzativa richiesta; l’asserita estraneità dei fondi alle donazioni è stata smentita dall’organo di controllo.
La Corte esamina inoltre il riversamento in contabilità ordinaria, ritenuto non conforme all’art. 11-bis del d.lgs. n. 90 del 2016, che ha prorogato le contabilità speciali sismiche fino al 31 dicembre 2026, e rileva che la somma è stata determinata in via deduttiva, senza ricostruzione per singolo capitolo. Quanto ai capitoli residui, emergono assenza di giustificativi, difetti di originalità dei documenti e mandati estinti in esercizi remoti, con il rischio di duplicazione di rendicontazioni già effettuate; l’anticipazione di cassa è considerata inverosimile per estensione temporale.
Per la contabilità speciale n. 3294, le integrazioni non risultano idonee al discarico e, quanto all’asserita incompetenza della RTS, il Collegio richiama l’art. 11, comma 3, del d.lgs. n. 123/2011: se la quota statale è maggioritaria, il riscontro spetta all’ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. La Sezione accerta quindi il mancato superamento dei rilievi e dispone la trasmissione della deliberazione agli organi competenti, inclusa la Procura regionale.
Nota della Redazione
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