Ricusa del visto per incarico PNRR privo dei requisiti di esperienza (Corte dei Conti Sez. contr. legittimità n. 9 del 22.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le norme che derogano al principio costituzionale di accesso agli impieghi pubblici mediante concorso, sancito dall’art. 97 Cost., sono di stretta e rigida interpretazione e non tollerano applicazione analogica o estensiva. Ne consegue che l’art. 34 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di incarichi di esperti PNRR, deve essere attuato secondo i criteri selettivi fissati dagli atti di normazione secondaria, ove questi risultino più rigorosi della fonte primaria. Il conferimento dell’incarico presuppone il possesso effettivo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dei requisiti specifici richiesti dall’avviso pubblico; in loro assenza l’atto non può essere ammesso al visto e alla registrazione. Il colloquio non verbalizzato non costituisce prova documentale idonea a dimostrare il possesso delle competenze richieste.

Il Fatto

Il Capo Dipartimento dell’Unità di missione per il PNRR del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha conferito, con decreto dipartimentale, l’incarico di “Esperto in Area Manager Coordinator M2C2-M2C3” ai sensi dell’art. 34 del decreto-legge n. 152 del 2021. Il provvedimento è pervenuto al controllo preventivo di legittimità della Sezione centrale, unitamente al curriculum dell’esperto e al contratto di collaborazione. L’Ufficio di controllo ha formulato un foglio di rilievo, prospettando dubbi sulla sussistenza dei requisiti, e ha ricevuto le controdeduzioni dell’Amministrazione.

Ritenute non superate le criticità, il Magistrato istruttore ha trasmesso gli atti al Consigliere delegato e il provvedimento è stato deferito all’esame collegiale. La questione centrale attiene alla verifica del possesso, in capo all’esperto, dell’esperienza specifica qualificata richiesta dall’avviso pubblico.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo. Il decreto ministeriale n. 203 del 2023 e il richiamato avviso pubblico definiscono per il profilo di “Area manager” requisiti più stringenti di quelli della norma primaria: non una generica esperienza nella creazione di rapporti con interlocutori istituzionali, ma comprovata esperienza almeno settennale nel coordinamento di gruppi di lavoro e nel supporto tecnico-consulenziale, maturata nell’ambito della transizione ecologica ed energetica o materie affini, nonché conoscenza degli strumenti di governance del ciclo di programmazione 2021-2027.

La Corte esamina la documentazione. L’esperienza parlamentare dell’esperto, maturata come componente di una Commissione permanente competente in materie estranee alla transizione ecologica, non integra il requisito qualitativo. La mera sottoscrizione di disegni di legge in materia ambientale non prova competenze tecniche, essendo consentito a tutti i parlamentari firmare atti di cui condividano l’indirizzo politico. Analogamente, l’atto di sindacato ispettivo sui requisiti acustici degli edifici attiene ad ambiti tecnici non sovrapponibili all’efficienza e riqualificazione energetica.

Quanto alla governance dei fondi europei, dalla documentazione non emerge prova di esperienze relative alla gestione di fondi o a processi di programmazione e monitoraggio. La stesura del PNRR, per il ruolo non individuabile dell’esperto, non è attività comparabile al coordinamento e al supporto tecnico richiesti, poiché il fondo Next Generation EU e i fondi strutturali sono strumenti diversi per natura, finalità, governance e vincoli temporali. Le ulteriori esperienze di insegnamento, imprenditoriali e politiche sono estranee agli ambiti richiesti.

La verifica quantitativa conferma la conclusione. L’attività parlamentare ha avuto durata quinquennale, inferiore al settennio richiesto, e le altre attività non sono equiparabili. Il colloquio non verbalizzato non può essere valutato come prova, non emergendo alcun riscontro documentale delle competenze discusse. La Sezione ritiene pertanto non superati i profili di illegittimità e ricusa il visto al provvedimento, non ammesso alla registrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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