Divieto di cumulo tra pensione di inabilità e pensione privilegiata (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 10 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di cumulo tra trattamenti pensionistici trova fondamento nelle disposizioni di cui agli artt. 6, comma I, e 39 del T.U. n. 1092/1973, espressione del principio generale di divieto di duplicazione del medesimo periodo lavorativo ai fini della liquidazione di due distinti trattamenti. Ne consegue che chi abbia optato per la pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, calcolata con accredito figurativo degli anni mancanti al raggiungimento dell’anzianità massima, non può pretendere la corresponsione in cumulo della pensione privilegiata, ove questa si fondi sul medesimo periodo contributivo già utilizzato. Il divieto opera a prescindere dalla diversità delle infermità poste a base delle due domande, perché il titolo ostativo è la coincidenza del periodo valutato e non l’identità della patologia.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, aveva ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune infermità della colonna vertebrale, ascritte dalla competente C.M.O. alla 8^ Categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e, per cumulo, alla 7^ Categoria. Il Comitato di Verifica per le cause di servizio aveva confermato il nesso causale e la stessa C.M.O. aveva riconosciuto le infermità utili ai fini di pensione privilegiata.
All’atto della cessazione dal servizio, avvenuta nel giugno 2022, l’interessato aveva optato per la più favorevole pensione di inabilità ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, liquidata dall’I.N.P.S. con il sistema misto. Nel maggio 2023 aveva poi presentato domanda di pensione di inabilità di privilegio, respinta dall’Ente previdenziale sull’assunto che il godimento della pensione cosiddetta “categoria 214” escludesse il diritto al trattamento richiesto. Da qui il ricorso alla Corte dei conti, con il quale il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata in cumulo con quella già in godimento, deducendo la diversità delle infermità poste a fondamento dei due trattamenti.
La Motivazione della Corte
La questione sottoposta al giudice contabile attiene alla possibilità di cumulare due trattamenti pensionistici: quello di inabilità e quello privilegiato. Il ricorrente sosteneva che nessuna norma vieterebbe il cumulo, ove i due trattamenti si ricondurrebbero a patologie diverse.
La Corte ha ritenuto l’assunto non fondato, muovendo dalle disposizioni di cui all’art. 6, comma I, del T.U. n. 1092/1973, che impone la valutazione una sola volta del periodo di attività lavorativa in base all’ordinamento prescelto dall’interessato, e all’art. 39 dello stesso testo unico, secondo cui il periodo di servizio computabile in base a diverse disposizioni si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole.
Secondo la Sezione, tali norme costituiscono espressione del più generale principio del divieto di duplicazione del medesimo periodo temporale ai fini della liquidazione di due diversi trattamenti pensionistici. Il criterio ostativo non è dunque l’identità delle infermità, ma la coincidenza del periodo contributivo preso a riferimento per il calcolo.
La Corte ha osservato che la pensione di inabilità in godimento è stata calcolata secondo il regime previsto per il trattamento di quiescenza al compimento dell’età pensionabile, comprensivo dell’accredito figurativo degli anni mancanti al raggiungimento dell’anzianità contributiva massima, entro il limite dei quaranta anni. La pensione privilegiata invocata in cumulo dovrebbe necessariamente calcolarsi sul medesimo periodo contributivo, già utilizzato per la liquidazione del trattamento in godimento.
La Sezione ha inoltre rilevato che, al momento della cessazione dal servizio, l’interessato aveva già maturato i requisiti per la pensione privilegiata ordinaria in relazione ad altra infermità, essendo risalente al 2017 il parere favorevole del competente Comitato di Verifica per le pensioni privilegiate. Ciò nonostante, aveva liberamente optato per il più favorevole trattamento di inabilità, scelta che ne ha definitivamente conformato la posizione previdenziale. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in favore dell’I.N.P.S. nell’importo di € 300,00.
Nota della Redazione
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