Rendiconto dell’amministratore giudiziario e restituzione dei beni in sequestro (Cass. pen. Sez. I n. 9550 del 07.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di misure di prevenzione patrimoniali, il giudizio di approvazione del rendiconto della gestione, ai sensi dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011, assolve esclusivamente alla funzione di verifica della completezza e correttezza delle voci indicate nel conto, degli importi pagati e riscossi e della descrizione dei cespiti. Esso non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore giudiziario, né la verifica del diritto alla restituzione dei beni, né la decisione sulle questioni collegate alla materiale esecuzione della restituzione, che restano estranee a tale procedura. Parimenti estranea è la determinazione dell’ammontare del compenso degli amministratori, che è disposta dal tribunale con decreto motivato su relazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 42 d.lgs. n. 159/2011. Le somme già prelevate a titolo di anticipo devono essere inserite nel rendiconto, poiché la loro esclusione ne altererebbe la rappresentazione della gestione. L’attribuzione dei compensi all’Erario, in caso di revoca del sequestro o della confisca, opera solo nella diversa e autonoma procedura di restituzione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 14 ottobre 2024, ha approvato il rendiconto di gestione presentato dagli amministratori giudiziari, nominati in un procedimento a carico del ricorrente, per tre distinti periodi compresi tra il 2016 e il 2024. Il giudice ha respinto le osservazioni del ricorrente, sia in ordine alla omessa allegazione di documentazione, sia in ordine ai compensi liquidati agli amministratori, sia in ordine al merito della gestione.

Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la mancanza di motivazione in relazione alla intervenuta revoca della confisca e alla conseguente restituzione dei beni, e la violazione degli artt. 42 e 43 d.lgs. n. 159/2011, per non avere il Tribunale posto a carico dell’Erario il compenso degli amministratori, né provveduto alla sua determinazione prima del rendiconto finale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione muove dalla delimitazione dell’oggetto del provvedimento impugnato. Il Tribunale era chiamato esclusivamente ad approvare il rendiconto redatto secondo i criteri degli artt. 43 e 37, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, verificando la completezza e correttezza del conto, che deve contenere l’elenco dettagliato delle attività compiute, delle spese affrontate per la conservazione dei beni e dei frutti eventualmente prodotti.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui il giudizio sul rendiconto non ha ad oggetto la responsabilità dell’amministratore, ma assolve a una funzione di verifica, anche sulla base delle contestazioni delle parti, delle voci inserite nel conto (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, Rv. 276464; Sez. 1, n. 19669 del 12/02/2021, Rv. 281364). Da ciò deriva che la verifica del diritto alla restituzione e la decisione sulle questioni collegate alla materiale esecuzione della restituzione esulano dai compiti del giudice nella procedura di approvazione del rendiconto, che è attività imposta dalla legge a prescindere dall’esito del provvedimento ablativo.

Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. La deduzione di un difetto di motivazione non ha pregio, non dovendo il provvedimento rispondere alle questioni sulla restituzione. Anche l’assunto secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto escludere l’onere del compenso in capo al ricorrente è infondato: il giudice si è correttamente limitato a verificare che gli importi già versati a titolo di anticipo fossero inseriti tra le spese, poiché una loro esclusione avrebbe alterato il rendiconto. L’attribuzione dei costi all’Erario è riservata alla successiva e autonoma procedura di restituzione.

Quanto alla dedotta errata applicazione dell’art. 43 d.lgs. n. 159/2011 in luogo dell’art. 12 sexies legge n. 306/1992, la censura è priva di pregio, perché le norme in materia di sequestro e confisca di prevenzione si applicano, in quanto compatibili, anche alla confisca atipica, e l’art. 30 d.lgs. n. 159/2011 attribuisce comunque all’amministratore la gestione dei beni sottoposti a confisca penale, in raccordo con l’art. 104-bis, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.

Il secondo motivo è anch’esso infondato. La determinazione del compenso è estranea alla procedura di approvazione del rendiconto e, nella specie, è stata disposta con separati provvedimenti, come risulta dal punto f) dell’ordinanza. Il ricorrente non ha neppure chiarito se il rendiconto impugnato sia quello finale o un conto relativo ad alcuni periodi. In caso di revoca del sequestro o della confisca, i relativi importi sono posti a carico dello Stato ex art. 42, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con la conseguenza che il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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