Giudizio per resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 126 del 13.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la sopravvenuta presentazione del conto da parte del soggetto che ha effettivamente assunto la funzione di agente contabile determina l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Il giudizio per resa del conto ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza ai sensi dell’art. 144 c.g.c., senza che la forma di definizione possa variare in ragione del contenuto del decreto monocratico che ha accolto o rigettato il ricorso. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da compiersi nella successiva procedura di cui agli artt. 145 e ss. c.g.c.. L’erronea individuazione dell’agente contabile non impedisce la definizione del giudizio quando il conto sia stato depositato dal gestore effettivo.

Il Fatto

La Procura regionale aveva chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2020, di una struttura ricettiva comunale, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione.

Con decreto del Giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. Il Comune aveva trasmesso la documentazione, ma a firma di un soggetto diverso dall’agente contabile indicato nel ricorso. Il Giudice ha quindi disposto con ordinanza che l’Amministrazione comunicasse i dati identificativi del soggetto che aveva effettivamente gestito la struttura e assunto la funzione di agente contabile. Il Comune ha precisato che il nominativo indicato nella deliberazione di parificazione era errato, trattandosi di refuso dell’annualità precedente, e che la titolarità della gestione doveva essere riferita a un diverso soggetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha rilevato che dagli atti risulta depositato il conto giudiziale da parte dell’agente contabile effettivo. La questione giuridica attiene alla possibilità di definire il giudizio per resa del conto, pendente nei confronti del soggetto erroneamente indicato, quando il conto sia stato presentato dal gestore reale.

La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui il procedimento per resa del conto ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi, e si definisce mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..

Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto adottato dal giudice monocratico, non ricavandosi dall’art. 144 c.g.c. differenziazioni tra decreto che accolga o rigetti il ricorso. La presentazione del conto da parte del gestore effettivo ha quindi fatto venir meno l’interesse alla pronuncia, determinando l’estinzione per cessata materia del contendere.

Il Giudice ha precisato che restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, da svolgersi nella procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Ha inoltre escluso la pronuncia sulle spese, in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, e ha rimesso gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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