Pensione di reversibilità all’orfano maggiorenne inabile: onere probatorio della vivenza a carico (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 182 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’orfano maggiorenne inabile a percepire la pensione di reversibilità del genitore dipendente o pensionato presuppone, alla data della morte del dante causa, il concorso di tre requisiti: inabilità permanente a proficuo lavoro, vivenza a carico del genitore e nullatenenza. Il requisito della vivenza a carico non si esaurisce nella convivenza né nella sola condizione di invalido civile: occorre dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura almeno prevalente al mantenimento del figlio inabile. L’onere di provare tali elementi costitutivi grava sull’istante, secondo il principio di cui all’art. 2697 c.c.; la loro mancata dimostrazione comporta il rigetto della domanda di reversibilità e della conseguente pretesa degli eredi ai ratei non goduti.

Il Fatto

Il ricorso, riassunto davanti alla Corte dei conti dopo che il Tribunale di Roma aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è proposto dai germani eredi di una donna deceduta. Costoro chiedono di accertare che la loro dante causa aveva diritto alla pensione di reversibilità del padre, deceduto nel 1999, dalla data del decesso paterno sino al proprio decesso, e di condannare l’INPS al pagamento dei ratei che sarebbero spettati alla congiunta.

La pretesa si fonda sull’assunto che la donna fosse inabile al 100% e convivente a carico del padre. L’INPS, costituendosi, contesta la legittimazione attiva degli eredi, l’insufficienza probatoria e la sussistenza della vivenza a carico, segnalando che la dante causa risultava titolare di altri trattamenti pensionistici. Dopo più rinvii e incombenti istruttori, la causa giunge alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce il quadro normativo: gli artt. 82, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092/1973 disciplinano la reversibilità degli orfani maggiorenni inabili, conviventi a carico e nullatenenti; l’art. 8 della legge n. 222/1984 definisce inabili le persone in assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995 estende ai familiari dei pubblici dipendenti la disciplina del regime generale.

Sul piano probatorio, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 15440/2004; Cass. n. 11966/2015; Cass. n. 14346/2016; Cass. n. 8678/2018), secondo cui la vivenza a carico postula il mantenimento continuativo e prevalente del figlio inabile da parte del genitore defunto, non bastando la mera convivenza. Il requisito è composto da due condizioni: la non autosufficienza economica dell’orfano e il pregresso sostentamento abituale da parte del dante causa.

Il giudice contabile richiama le proprie decisioni (Sez. giur. Campania n. 928/2021; Sez. giur. Sicilia n. 811/2022; Sez. III/A n. 40/2021) e ribadisce che l’onere della prova della vivenza a carico, al pari del requisito sanitario, incombe sul ricorrente ex art. 2697 c.c.

Nel caso concreto, i ricorrenti non hanno offerto alcun principio di prova. Il certificato storico di residenza documenta la convivenza solo fino al 1979, anno di migrazione del nucleo familiare; la convivenza sino al 1999 resta meramente affermata. Manca la prova della nullatenenza e non è chiarito come la donna abbia provveduto al proprio sostentamento nei vent’anni intercorsi tra il decesso paterno e la domanda amministrativa. Anche il requisito sanitario è sostenuto con la sola allegazione dell’invalidità civile.

Il ricorso è pertanto respinto, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese legali in favore dell’INPS, liquidate in euro 400,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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